sabato 28 settembre 2013

Multe con sconto del 30 per cento!

Multe con sconto del 30 per cento: le novità del decreto del fare
Articolo 28.09.2013 (Giuseppina Mattiello)



Il c.d Decreto del fare (D.L. n. 69/2013), recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia, convertito in legge del 9 agosto 2013, ha apportato, “al fine di garantire l’efficacia del sistema sanzionatorio relativo alle violazioni del codice della strada” profonde modifiche e integrazioni all’art. 202 C.d.S.


In particolare, fermo il pagamento in misura minima da effettuarsi entro 60 giorni, il trasgressore, se effettua il pagamento entro cinque giorni dalla contestazione o notificazione, è ammesso a pagare una somma ridotta del 30 % del minimo edittale fissato dalla legge.


La riduzione non opera, per espressa previsione, in relazione alle violazioni del Codice della Strada per cui e’ prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.


Il Ministero dell’Interno, che è già intervenuto con numerose circolari applicative del provvedimento in commento, nella circolare 12 agosto 2013, ha precisato che la riduzione deve ritenersi applicabile anche ai casi di pagamento immediato obbligatorio previsti dall’art. 202 C.d.S., comma 2-bis, per le violazioni commesse da un conducente titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D, o D+E nell’esercizio di attività di autotrasporto di persone o cose; nonché dall’art. 207 C.d.S., per il conducente di un veicolo immatricolato all’estero o munito di targa EE.


Il decreto ha, inoltre, previsto che il trasgressore, qualora l’agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura, possa effettuare immediatamente, nelle mani dell’agente accertatore, il pagamento in misura ridotta mediante strumenti di pagamento elettronici.


L’intento del legislatore è evidentemente deflattivo, essendo finalizzato ad evitare la proposizione di opposizioni meramente dilatorie, ciò anche nell’interesse del cittadino che, mediante il pagamento in misura ridotta, ottiene l’estinzione immediata della procedura sanzionatoria a suo carico.


Infine, il decreto prevede che, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, verranno disciplinate con altro decreto le procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del Codice della Strada tramite posta elettronica certificata, e ciò senza spese per il destinatario.


(Altalex, 28 settembre 2013. Articolo di Giuseppina Mattiello)




Multe con sconto del 30 per cento!

sabato 18 maggio 2013

Corsi di recupero punti: non serve più la lettera del CED per frequentarli

Circolare – 08/05/2013 – Prot. n. 11490 – Corsi recupero punti



OGGETTO: Art.126 bis C.d.S. – Accesso ai corsi di recupero punti.


Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici

Direzione Generale Motorizzazione

Divisione 6


Prot. n. 11490


Roma, 8 maggio 2013


OGGETTO: Art.126 bis C.d.S.- Accesso ai corsi di recupero punti.


Come è noto, l’art. 6, comma 1 del D.M. 29 luglio 2003 recante “Programmi dei corsi per il recupero dei punti della patente di guida” (G.U. 6 agosto 2003 n. 181) come modificato dal D.M. 30 marzo 2006 (G.U. 3 maggio 2006, n. 101) prevede che “non è possibile iscriversi ad un corso se non si è prima ricevuta la comunicazione, da parte del Dipartimento dei trasporti terrestri, di decurtazione del punteggio“.


Sulla mancata ricezione della detta comunicazione e le conseguenze in termini di impossibilità di iscriversi ai corsi di recupero si è sviluppato un notevole contenzioso che ha portato ad un orientamento della giurisprudenza amministrativa (v. per tutte Consiglio di Stato, Sez.IV, sentenza n. 6189/2012 del 4.12.2012) che introduce una interpretazione “adeguatrice” della sopradetta disposizione regolamentare nel senso che deve essere consentito l’accesso ai corsi di recupero anche a coloro che, pur in assenza della detta comunicazione, comprovino l’avvenuta conoscenza della decurtazione già operata dagli Organi accertatori nei loro riguardi tramite il report del Portale dell’automobilista o il numero verde.


Tanto premesso, ritenuto che appare opportuno conformarsi al predetto orientamento giurisprudenziale allo scopo di contenere quanto più possibile il contenzioso garantendo in ogni caso la sicurezza della circolazione,


SI DISPONE QUANTO SEGUE


Ad integrazione di quanto stabilito dal comma l del predetto articolo 6 e nelle more dell’emanazione del nuovo D.M. che recepisca le modifiche introdotte all’art. 126 bis dalla legge 120/2010, l’iscrizione ad uno dei predetti corsi di recupero punti sarà consentita anche a mezzo dell’esibizione di una delle due seguenti documentazioni:


A) STAMPA DEL SALDO DEI PUNTI PRESENTI SULLA PATENTE DI GUIDA, ACQUISITO ATTRAVERSO L’ACCESSO AL SITO “IL PORTALE DELL’AUTOMOBILISTA – A tal fine l’utente, esegue le seguenti operazioni, tutte gratuite:

• registrazione al sito http://www.ilportaledellautomobilista.it;;

• inserimento della login e della password;

• selezione, in progressione, delle funzionalità “accesso ai servizi” – “verifica punti patente” – “estratto conto“;

• stampa di quanto visualizzato.


B) STAMPA DEL SALDO DEI PUNTI PRESENTI SULLA PATENTE DI GUIDA, ACQUISITO ATTRAVERSO L’ACCESSO DA PARTE DI CODESTI UFFICI ALLA MASCHERA VECA – Tale modalità, che prevede ovviamente che l’utente acceda agli sportelli di codesti Uffici, non comporta alcun onere a carico dello stesso.


* * *


Si rammenta che la suddetta procedura è già stata attuata da Codesti Uffici in esecuzione della circolare n. 6878 del 9.3.2012 in occasione della mancata postalizzazione dei tagliandi CED.


Si richiama l’attenzione dei medesimi Uffici ad un’osservanza puntuale delle suesposte disposizioni in uno spirito di collaborazione con l’utenza.


Il Direttore Generale

(Dott. Arch. Maurizio VITELLI)




Corsi di recupero punti: non serve più la lettera del CED per frequentarli