domenica 31 luglio 2011

Schianto, perde la vita motociclista di Treviso

Grave la donna, 48 anni, che viaggiava con lui, anche lei del capoluogo della Marca. Impatto frontale con un’auto

Si schianta con la moto sull'A22, padovana muore a Bolzano

Annachiara Zonta, 35 anni, da poco trasferita a Tezze sul Brenta stava viaggiando con un gruppo di motociclisti tra cui il marito. L'incidente è successo prima di una galleria

BOLZANO - Una donna del Padovano, Annachiara Zonta, di 35 anni, da poco trasferita a Tezze sul Brenta nel Vicentino, è morta in un incidente motociclistico avvenuto a Bolzano. A bordo della sua moto la donna ha perso il controllo del suo mezzo, andando a finire contro il guard rail poco prima di una galleria. Immediatamente soccorsa la donna è stata trasportata all'ospedale, dove è morta poco dopo il ricovero. La vittima viaggiava assieme ad un gruppo di motociclisti, tra i quali v'era anche suo marito. (Ansa)

Scontro mortale sulla Postumia Sversati 7.000 litri di benzina

San Biagio di Callalta. L'incidente ha coinvolto un camion, un furgone e un'auto. Traffico paralizzato

Weekend da bollino nero sulle strade Code dopo San Donà sulla A4

Auto incolonnate per 10 chilometri alla barriera di Trieste. Disagi a San Stino di Livenza per una serie di tamponamenti al mattino. Chiusa per un'ora a causa di un incidente la Romea. Rallentamenti sull'Autobrennero

Caos neve: Autostrade multata per 350.000 euro

Targa per i motorini, tutti in regola entro febbraio 2012

Dal primo giugno chi ne è sprovvisto dovrà mettersi in regola. Sparisce il vecchio targhino

sabato 30 luglio 2011

Il ponte San Francesco verrà rifatto senza fermare le auto

Lavori al Ponte San Francesco
SAN FRANCESCO. I lavori di ristrutturazione dovrebbero terminare nel settembre 2012. Tra sabato 7 e domenica 8 agosto verranno installate le prime tre arcate per sostenere le nuove piste ciclabili laterali, larghe tre metri

Primo week-end di esodo, code in direzione mare

Per Autostrade per l'Italia meno disagi del previsto. Traffico rallentato sull'A1. Resta l'incognita meteo

Il ponte che non c’è costa già 2 miliardi in più

Sullo Stretto approvato
il progetto definitivo:
inaugurazione nel 2018


Ok agli incentivi per i veicoli elettrici: 5 mila euro di bonus per l'acquisto

Sovvenzioni anche per il rinnovo del parco auto degli enti locali, prelievo di 1,5 centesimi sulle bottiglie di plastica

Sicurezza stradale: Matteoli presenta il Piano per l’Esodo estivo.

Maggiori controlli, informazioni ed assistenza su strade e autostrade


venerdì 29 luglio 2011

Parona, progetto da rivedere E la rotatoria si ferma subito

Il presidente Bozza: «Qualche incongruenza, martedì riapre il cantiere». Tre giorni di lavoro e poi lo stop. Residenti preoccupati

VERONA — Tre giorni di lavoro e subito uno stop. Partenza travagliata per il cantiere avviato lunedì scorso a Parona, per realizzare la rotonda tra largo stazione Vecchia e via Sottomonte. Giovedì alcuni residenti hanno telefonato in Comune spiegando che il progetto, così com’è, penalizza case e pedoni. Il disegno del rondò, abbozzato sul lato di via Valpolicella, sarebbe troppo a ridosso delle abitazioni e pure dello scivolo disabili che scende dalla piazzola dello stabile del civico 20, dove hanno sede una banca e lo studio Ghinato & Associati. Non solo. L’ovale sarebbe troppo in pendenza, con il rischio incidenti per bus e camion di passaggio sul trafficato asse con la Valpolicella, che in futuro potrebbero essere costretti a svolte in stile «montagne russe». Tecnici e progettisti, usciti l’altro ieri, hanno esaminato la situazione garantendo che verranno fatti alcuni ritocchi per garantire la sicurezza. L’intoppo però ha creato subito l’allarme nella frazione.
Alcuni paronesi hanno chiamato il presidente della Seconda circoscrizione, Alberto Bozza, temendo stop e allungamenti dei tempi del cantiere. Il programma prevede due mesi di lavori, con il termine a metà settembre, prima del via al nuovo anno scolastico. «Gli operai ci hanno detto che il cantiere si ferma perché il progetto dovrà essere rivisto », riferiscono preoccupati alcuni abitanti, che mostrano come i segni tracciati sull’asfalto siano stati ridisegnati di qualche metro in seguito al sopralluogo. Perplessi i negozianti che si affacciano sul futuro rondò: «Stanno facendo un tracciato troppo grande, tolgono spazio ai pedoni e ci levano i posti auto - dice il barbiere -. Bastava una rotatoria più piccola, come quelle del lago. E poi ci sono le pendenze. Con quel saliscendi rischiamo che qualche tir sbandi o perda il carico». Il titolare del negozio di materiale elettrico Quasar scuote la testa: «Ci sono troppe cose che non quadrano, dalle dimensioni ai futuri cordoli, che rischiano di creare un imbuto. Invece di quest’opera ingombrante, forse bastava un semplice cambiamento al semaforo dell’hotel Borghetti, dando il via libera a destra alle auto verso Arbizzano.
Il guaio è che ci toglieranno gli stalli per gli acquisti veloci, un guaio per noi piccoli negozi. E prima di vedere il nuovo parcheggio sotto Villa Monastero passeranno anni». Il presidente Bozza assicura che la rotonda va avanti e che non ci sarà nessun rinvio: «L’impresa sta aspettando l’arrivo dei materiali, martedì ha garantito che riprende. Rifare il progetto? Non so chi abbia messo in giro queste voci infondate. E’ normale che in fase di cantiere si verifichi qualche incongruenza, soprattutto in un punto delicato come quello. I segni sull’asfalto con lo spray erano simulazioni, con quelli definitivi la rotonda riuscirà ad hoc e in più sorgeranno marciapiedi dove non c’erano». Nessun problema neanche per le pendenze: «Il massimo che si raggiunge in quel punto è il 2,5 per cento, quindi siamo perfettamente in regola. Aggiungo che sono state studiate traiettorie per velocità di massimo 30 chilometri orari: l’opera è mirata proprio a garantire una maggiore sicurezza in un incrocio molto rischioso».

Investito davanti all'asilo, in coma un bambino di 4 anni

Il piccolo, di origine cinese, è sbucato all'improvviso fra due auto. Ritirata la patente all'autista della Bmw

 MILANO - Un bambino di quattro anni è stato investito questa mattina in via Asiago, ed è ricoverato al San Raffaele in gravissime condizioni. E' stato trascinato sull’asfalto per circa 35 metri prima che il conducente dell’auto si accorgesse di averlo travolto. In base alla ricostruzione dei vigili urbani intervenuti sul posto e alla testimonianza dei presenti, l’automobilista, Diego P., 34enne che lavora in un bar nelle vicinanze, dopo essersi accorto di quanto accaduto avrebbe frenato per una decina di metri. Il bimbo, nato in Italia da genitori cinesi, alle 9.15 di questa mattina stava raggiungendo la scuola materna parrocchiale «Santa Teresa del Bambin Gesù» di via Asiago 5, accompagnato dal papà. Giunti di fronte all’asilo, a pochi passi dal luogo dell’incidente, il piccolo a quanto sembra da una prima ricostruzione avrebbe fatto capricci per entrare ed è rimasto solo sul marciapiede, ormai lontano dal padre. Poi, da solo, ha attraversato la strada e ha raggiunto la panetteria «Peccati di gola», al civico 4. 

IL RACCONTO DELLA PANETTIERA - «L'ho visto entrare da solo nel negozio e mi sono preoccupata perché di solito veniva accompagnato dalla mamma o dalla babysitter», racconta la panettiera, Antonella Vetere, che è stata anche tra i primi a soccorrere il piccolo. «Ho visto che si metteva a giocherellare con i prodotti in vetrina e allora ho pensato di avvicinarmi, ma non ho fatto in tempo a scendere dal bancone che lui era già uscito dal negozio. Dall’altro lato della carreggiata ho visto il papà che gli gridava qualcosa in cinese. Il bambino si è messo a correre verso di lui, la macchina è passata proprio in quel momento, ma l'autista non ha colpa, non poteva proprio vederlo, è sbucato tra due auto parcheggiate». Dopo lo schianto il padre è stato preso dal panico, ha sollevato il bambino da terra e l'ha spostato. Racconta ancora la panettiera: «Ho cercato di spiegargli che non bisognava toccarlo, gli ho detto di lasciarlo steso per terra, e per più di dieci minuti abbiamo aspettato che arrivasse l'ambulanza». LO SCHIANTO - Il piccolo ha verosimilmente battuto contro la targa della Bmw 320, caduta dal paraurti e ritrovata in strada dai vigili, finendo sotto il cofano e venendo trascinato per 35 metri. Sull’asfalto è tracciato un segnale triangolare di attraversamento pericoloso, che segnala la presenza dell’asilo. Per questo e in considerazione della lunga frenata, nonostante l’auto fosse dotata di abs, all’automobilista è stata ritirata la patente. Il padre, invece, potrebbe essere indagato per omessa custodia del figlio. Il piccolo ha riportato gravi traumi su tutto il corpo ed è stato sottoposto a un lunghissimo intervento al San Raffaele: non si può ancora dire se per lui ci siano speranze.

Carburanti, nuovo record Benzina supera 1,64 euro

Milano - La benzina supera 1,64 euro e vola al nuovo record storico. Negli impianti Ip, secondo la rilevazione di Staffetta Quotidiana, la media nazionale dei prezzi è salita di 1 centesimo sia per la verde, che arriva così a 1,641 euro sia per il gasolio (1,523 euro al litro). L’aumento deciso da Ip arriva dopo dieci giorni di stasi e fa aumentare, anche se lievemente, anche la media ponderata nazionale tra i diversi marchi: la benzina a 1,624 euro e il gasolio a 1,507 euro. Anche Quotidiano Energia parla di "rottura della tregua" dopo "la calma piatta degli ultimi giorni", e fissa il prezzo di Ip leggermente al di sotto di Staffetta, a 1,636 euro.
Prezzi differenziati sul territorio I prezzi praticati sul territorio, secondo QE, appaiono sempre più differenziati a seconda del livello di competizione locale, con forchette piuttosto ampie soprattutto nel caso della benzina per la quale, tra picchi massimi e picchi minimi, si riscontrano scarti anche di 10 centesimi.

giovedì 28 luglio 2011

Gli sospesero la patente perché è omosessuale Condannati due ministeri

A Danilo Giuffrida venne sospesa la patente dopo la visita di leva. Ora la Corte d'appello conferma la sentenza di primo grado: condannati ministeri dei Trasporti e della Difesa

Catania - Una storia che ha del surreale quella di Danilo Giuffrida. Alla visita di leva, nel 2005, scoprirono la sua omosessualità e avvisarono la Motorizzazione che il giovane,oggi 28enne, non aveva i "requisiti psicofici richiesti" per poter guidare. Immediata la sospensione della patente in attesa di una revisione dell'idoneità. Giuffrida si rivolse all'avvocato Giuseppe Lipera e inizio una battaglia, non ancora conclusa, che dura ormai da anni.
L'iter giudiziario Il ragazzo, infatti, si rivolse al Tar di Catania e ottenne la sospensione del provvedimento. I giudici ritennero che l'omosessualità "non può considerarsi una malattia psichica" e restituirono l'idoneità di guida. Assieme al ricorso, Giuffrida presentò anche una domanda di risarcimento danni ai ministeri della Difesa e dei Trasporti dalla quale ottenne, in primo grado, il pagamento di 100 mila euro. Oggi la Corte d’appello civile di Catania ha confermato quella sentenza, ma ha ridotto a 20 mila euro il risarcimento. L'avvocato Lipera ha quindi deciso di ricorrere in Cassazione, chiedendo l’annullamento della sentenza di secondo grado, con rinvio a altra Corte d’appello per "omessa motivazione, illogità e erroneità nella quantificazione del danno morale".
Le reazioni Una scelta approvata anche da Aurelio Mancuso, presidente di Equality Italia, che commenta : "Fa bene Danilo a ricorrere in Cassazione. In questo paese, dove i diritti civili delle persone omosessuali, ma anche dei migranti, dei disabili, delle donne e di tante altre persone sono giornalmente calpestati sono necessarie sentenze esemplari, che devono essere un monito a difesa delle affermazioni contenute nella Costituzione. Solo in Italia può  accadere, come ha dovuto subire Giuffrida, che si sospenda la patente di guida in quanto gay". Meno negativo il commento del presidente nazionale di Arcigay, Paolo Patané, che afferma: "Evidentemente ancora una volta dai tribunali arriva un riconoscimento di diritti e tutele rispetto al quale il legislatore è ancora assente. Quando in una democrazia la politica perde di efficienza e i tribunali sono costretti a garantire agli individui quello che la politica non garantisce, siamo di fronte a un problema". Poi aggiunge: "Forse valeva la pena di avere coraggio fino in fondo e confermare anche l’entità del risarcimento, anche perchè si tratta di una vicenda esemplare. Forse, al di là della questione strettamente economica, la natura della vicenda richiederebbe di evidenziare la gravità dell’accaduto con una sanzione alta anche dal punto di vista economico".

Le centaure? Più prudenti degli uomini

Lo pensa il 39% del campione intervistato da Direct Line: sono anche brave (17%) e persino sexy

Sulle donne al volante si è scritto e ironizzato a lungo, sulle donne motocicliste molto meno. Il motivo principale è dovuto alla loro scarsa presenza sulle due ruote. Ma questa realtà sta lentamente cambiando come dimostra un’inchiesta del centro studi Direct Line sulla percezione del gentil sesso in moto. I vecchi tabù sono destinati a crollare perché le centaure sembrano muoversi a loro agio senza timori reverenziali, per nulla intimorite dal mezzo e dal traffico. E il loro numero aumenta, tanto da meritarsi una statistica personalizzata.

PRUDENTI E SEXY - Sfatando subito un luogo comune le donne in sella alle due ruote non sono considerate un pericolo pubblico da tutti gli italiani. La pensa così il 39% degli intervistati secondo i quali motocicliste e scooteriste sono addirittura più prudenti dei loro colleghi maschi. Uno su cinque, pari al 17% delle risposte, dichiara senza indugi di non preoccuparsi nemmeno del loro stile di guida. E per una buona percentuale sono anche piuttosto sexy, caratteristica apprezzata dal 22% del campione nella fascia d’età compresa tra 35 e 45 anni. Per il 57% degli over 45 le donne centauro sono inoltre più attente degli uomini. Di contro c’è ancora una sacca di vecchi pregiudizi che resiste a ogni cambiamento. Il 6% degli italiani è ancorato alla visione della donna inadatta alla motocicletta per via del fisico che non la favorisce. Percentuale che cresce fino al 35% tra gli under 35 e tra i giovanissimi. Di conseguenza il 22% è categorico nel relegarla al sellino posteriore. Eterna compagna di viaggio, al pari di una valigia.
PROMOSSE A BOLOGNA - Le risposte raccolte dall’indagine cambiano a seconda delle zone. A Bologna, capitale del “mutor” la quota di chi giudica con favore la guida attenta delle motocicliste sale al 50%. A Firenze il 19% le giudica addirittura più coraggiose degli uomini, ma d’altra parte questo giudizio cozza con l’opinione dei torinesi che le considera “osservate speciali” nel 30% dei casi.
PRESENZA IN CRESCITA - Un’inchiesta che può far discutere, o anche solo sorridere i “maschietti” gelosi del loro ruolo dominante in sella alle motociclette. Ma per Barbara Panzeri, direttore marketing di Direct Line, il sondaggio dimostra come “le due ruote non sono più una prerogativa prettamente maschile”. I dati lo confermano: “tra i nostri assicurati le donne rappresentano il 16% di chi guida la moto. Percentuale in aumento negli ultimi anni”.

 

Caro polizze, risparmia con le Rc sospendibili

Chi non usa l’auto con continuità può scegliere l’Rc a “singhiozzo”. Puoi congelarle fino a 12 mesi


Difendersi dal caro polizze. E’ l’imperativo degli automobilisti italiani, vessati dai rincari senza fine delle assicurazioni auto. E non parliamo dei motociclisti che non stanno certo meglio. Chi non fa un uso continuo del mezzo cerca di aggirare il problema con le polizze temporanee. Soluzione ideale, per esempio, per chi deve assicurare l’auto parcheggiata presso la casa delle vacanze, o per i motociclisti che tirano fuori la moto soltanto nella bella stagione. Il risparmio è garantito ma a conti fatti questa formula costa percentualmente di più: fino al 30% e oltre secondo le valutazioni di Facile.it, il nuovo comparto che mette a confronto polizze di vario tipo, dai mezzi a motore alla casa. Conti alla mano, il costo medio di un mese di assicurazione temporanea supera del 15% il valore di un mese di polizza annuale, nel caso di una RC auto. E per le due ruote a motore il rincaro tocca addirittura il 30%. Si può quindi spendere di meno in termini assoluti, ma molto di più in termini percentuali.
RC SOSPENDIBILE - Esiste una terza opportunità, rappresentata dalle polizze sospendibili. Il loro meccanismo consente di congelare il premio nei mesi di inutilizzo, per un minimo di 30 o 60 giorni a seconda della compagnia, e al massimo per 12 mesi. La copertura assicurativa di un anno viene così suddivisa a seconda delle esigenze su un periodo più lungo che non può ad ogni modo superare i due anni. Non esistono regole in questo caso, ma mediamente l’offerta segue queste impostazioni. Costano qualcosa di più rispetto a una polizza annuale, ma le sospendibili risultano più convenienti di una polizza temporanea. Un esempio, proposto da Facile.it: consideriamo una moto di 599cc di cilindrata assicurata da un motociclista in quattordicesima classe di merito; se l’assicurazione annuale del veicolo costa 734 euro, assicurarla per 30 giorni può costare 281,27 euro: la differenza percentuale è evidente. Lo stesso veicolo assicurato con una polizza sospendibile pagherebbe 844 euro, ma è possibile spalmare la spesa su un periodo di due anni. E non è tutto: con le assicurazioni temporanee non maturano le classi di merito, con quelle sospendibili al contrario la buona condotta viene premiata.

I figli in auto? Poca sicurezza

Adulti dietro la lavagna: non prestano sufficiente attenzione alla sicurezza dei bambini in auto.

MILANO - Si avvicina l'estate. E con i primi caldi la voglia di gite e scampagnate, con tanti bimbi al seguito. Anche in macchina, dove però non sempre i genitori prestano le dovute attenzioni nell’adottare le corrette misure di sicurezza per il trasporto dei piccoli in auto.
LO STUDIO - La ricerca condotta dall’istituto Nextplora per l’Osservatorio sui Servizi di Linear Assicurazioni, la compagnia online del gruppo Unipol, fa un esame agli italiani e più di un rimprovero sembra necessario. Particolarmente preoccupante il responso quando si indaga sulle norme che regolano l’utilizzo dei sistemi di ritenuta, sempre da utilizzare per i bambini con statura inferiore a un metro e mezzo, e sulla quale spesso gli automobilisti si sono trovati impreparati, confusi tra regole ormai in disuso e convinzioni proprie. Molti ricordano la norma prevista dal vecchio codice: un intervistato su quattro (26%) afferma infatti che i sistemi di ritenuta devono essere utilizzati fino ai 12 anni. Un 10% è addirittura convinto che non esista una legge apposita ma che dipenda dalla corporatura del bimbo. Un indicatore decisamente non positivo.
SEGGIOLINI - A questo dato si aggiunge la considerazione che tre italiani su quattro (74%) non sanno quale sia il posto più sicuro all’interno dell’auto dove posizionare il seggiolino. Solo il 26% del campione sa infatti che, ove possibile, dovrebbe essere posizionato sul sedile posteriore centrale, poiché è il posto più protetto sia in caso di urto frontale che laterale. La preferenza dovrebbe essere comunque sempre data ai sedili posteriori.
CINTURE - Più rassicurante il responso sulle cinture di sicurezza: l’82% degli intervistati sa che devono sempre essere indossate dai bambini, così come dagli adulti. La prima legge su quest’obbligo è del 1988 e per fortuna a distanza di oltre 20 anni gli automobilisti l’hanno capito.
A MISURA DI BAMBINO - Alla generale disattenzione sui temi della sicurezza a bordo, si contrappone una forte richiesta di servizi “a misura di bambino” lungo le autostrade italiane. In particolare si sente l’esigenza di trovare servizi igienici adeguati (in particolare il 45% delle donne intervistate), aree giochi (24%) e menù appositamente pensati per i più piccoli (16%). Su qualcosa però gli italiani si dimostrano ricchi di attenzioni: quando devono far trascorrere il tempo in auto ad un bimbo, senza che questo si annoi. Se il 26% del campione si affida alle tecnologie (Dvd o videogioco), il 46% invece ama inventare dei giochi, raccontare una storia o mettere un cd con le canzoni preferite dai piccoli. Fortunatamente sembra essere caduta in disuso la pessima abitudine di prendere il bimbo in braccio per non farlo piangere, comportamento molto diffuso fino anche nel recente passato ed estremamente pericoloso.

Incidenti in provincia, due le vittime

Gli scontri nel pomeriggio a Isola della Scala e al confine tra San Bonifacio e Gambellara. Marco Limina è stato investito con la sua bici. Morto anche un operaio vicentino

VERONA - Un pomeriggio nero sulle strade veronesi. Due incidenti nel giro di poche ore costati la vita a un ciclista di Isola della Scala e a un operaio vicentino di Lonigo. Il primo è avvenuto poco prima delle 16 sulla statale 12 a Isola, in località Pellegrina. Marco Limina, ciclista di 38 anni residente in centro a Isola, stava pedalando in via Madonna, la strada che collega Erbè con la statale 12. Arrivato all’incrocio con la statale ha svoltato a destra, verso Nogara. «Si è alzato sui pedali, poi all’improvviso ha incominciato a procedere a zig-zag. È stata questione di un attimo e ce lo siamo trovati sul cofano della nostra auto». Il marito della donna che conduceva quella Ford Fiesta che ha centrato Limina era ancora sotto choc per lo spavento. La moglie, una signora di 73 anni residente a Ostiglia (Mantova), non ha nemmeno avuto il tempo di rendersi conto di ciò che stava succedendo. Il ciclista ha sbandato all’improvviso, invadendo la corsia opposta dove viaggiava la coppia mantovana, diretta verso Verona.
L’impatto è stato violento e Limina è rimbalzato sul cofano, prima di sbattere la testa contro la cancellata dell’abitazione di Enzo Pettene e cadere privo di sensi nel piccolo fossato che costeggia la statale, proprio davanti alla villetta. «Abbiamo sentito le urla dalla strada e siamo usciti per vedere cosa fosse successo - ha detto Pettene -. Purtroppo però per quell’uomo non c’era più nulla da fare». È morto praticamente sul colpo. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte del personale di Verona Emergenza arrivato sul posto con l’elicottero. I carabinieri di Isola della Scala sono intervenuti per ricostruire la dinamica. Secondo le prime testimonianze raccolte la vittima, che non indossava il caschetto di protezione, avrebbe sbandato improvvisamente verso sinistra dopo essersi immessa sulla statale. Non è ancora stato chiarito se abbia perso il controllo della due ruote a causa di un imprevisto (la caduta della catena oppure lo scarpino sganciatosi dal pedale) o se sia stato colpito da un malore. «Era un ragazzo d’oro, appassionato di sport - ha ricordato una zia -. Viveva a casa con i genitori, non riusciamo a credere che sia successo proprio a lui. E questa sera (ieri ndr.) voleva andare a vedere una gara di ciclismo amatoriale proprio qui a Isola».
Il Trittico Notturno, svoltosi nella zona industriale e organizzato dalla Veloce Club di Isola, società amatoriale nella quale Marco aveva militato per qualche anno. «Ho saputo poco fa della triste notizia - ha detto il presidente della società, Carlo Cristofoli -. Era un atleta molto determinato. Si allenava spesso da solo e amava davvero questo sport». Stava invece tornando a casa dopo una giornata di lavoro, Aldo Puliani, operaio vicentino di 61 anni morto ieri sera nell’incidente avvenuto poco dopo le 18 sulla regionale 11 al confine tra il comune di San Bonifacio e quello di Gambellara. Secondo una prima ricostruzione degli agenti della polizia locale di San Bonifacio, la vittima che guidava da Vicenza verso Verona, era ferma con l’auto in mezzo alla strada per svoltare a sinistra in via Ferrari. Una Ford Mondeo che arrivava da dietro non si è accorta del veicolo fermo e l’ha tamponato sul lato posteriore destro, facendolo finire sulla corsia opposta dove stava viaggiando un autotreno della ditta Pulvini trasporti. L’auto di Puliani si è schiantata contro la motrice del tir, ribaltandosi poi su se stessa. Un impatto fatale per l’operaio, morto praticamente sul colpo. Per estrarlo dalle lamiere sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Lonigo. Distrutti i quattro figli, giunti immediatamente sul posto dopo aver appreso la notizia. «Stava tornando a casa. E pensare che era diventato nonno poche settimane fa - ha detto il figlio Denis -. Non ci sono parole per commentare quel che è successo».
Enrico Presazzi

Se guidi non bevi! Guida in stato di ebrezza...

Ultimi aggiornamenti 12/8/2010 con riforma 2010 codice della strada e 3/5/2011

L'art.186 del codice della strada sancisce che e' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche e stabilisce che tale stato possa individuarsi quando il tasso alcolemico -ovvero la concentrazione di alcol nell'aria alveolare espirata- superi gli 0,5 grammi per litro.

Via via negli anni le sanzioni, diversificate per fasce di tasso alcolemico accertato, sono state inasprite (vedi i dl 117/07 e 92/08).
L'ultima riforma al codice della strada, diventata legge 120/2010, ha apportato ulteriori novita' entrate in vigore il 30/7/2010, introducendo un nuovo articolo del codice della strada (186 bis) che disciplina la guida sotto effetto dell'alcool per particolari soggetti (minori, nelpatentati, autisti di mezzi pesanti e di mezzi destinati al trasporto pubblico) prevedendo il diveto totale di consumare bevande alcoliche prima di mettersi alla guida.

SANZIONI E PENE
- nel caso in cui sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico compreso tra lo 0,5 e lo 0,8 grammi per litro (g/l): sanzione amministrativa (*) da 500 a 2.000 euro.  La sanzione accessoria e' la sospensione della patente da tre a sei mesi, con restituzione condizionata all'esito di una visita medica;
- nel caso in cui sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico compreso tra lo 0,8 ed 1,5 grammi per litro (g/l):  ammenda da 800 a 3.200 euro ed arresto fino a sei mesi (vedi note). La sanzione accessoria e' la sospensione della patente da sei mesi ad un anno, con restituzione condizionata all'esito di una visita medica;
- nel caso in cui sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l):  ammenda da 1.500 a 6.000 euro ed arresto da sei mesi ad un anno. La sanzione accessoria e' la sospensione della patente da uno a due anni, raddoppiata se il veicolo appartiene a persona estranea al reato. In caso di recidiva in un biennio scatta sempre la revoca della patente.

In quest'ultimo caso (tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l), con la sentenza di condanna o di applicazione della pena viene dispostala anche la confisca del veicolo, salvo il caso in cui lo stesso appartenga a persona estranea al reato. La confisca e' effettuata in conformita' al nuovo art.224 ter del codice della strada, introdotto dalla legge 120/2010, ovvero con sequestro preventivo del veicolo stesso, e si applica anche in caso di patteggiamento o sospensione condizionale della pena. Il sequestro preventivo puo' riguardare anche un motoveicolo o un ciclomotore.

Ricordiamo, in proposito, che il codice della strada (art.213 comma 2 sexies) prevede sempre la confisca del ciclomotore e del motoveicolo nel caso in cui il mezzo sia utilizzato per compiere un reato (indipendentemente dall'eta' del conducente). Quindi la disposizione scatta anche se il tasso alcolemico rilevato e' inferiore ai 1,5 g/l.

Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale le pene di cui sopra sono raddoppiate e puo' essere disposto un fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Nel caso di omicidio colposo e' prevista la reclusione da due a sette anni, nonche' la sospensione della patente fino a quattro anni. A fronte di lesioni gravi e' prevista invece la reclusione da tre mesi ad un anno o la multa da 500 a 2.000 euro, mentre per lesioni gravissime e' prevista reclusione da uno a tre anni, con sospensione della patente fino a due anni (in ambedue i casi). In caso di morte o lesioni a piu' persone la pena detentiva massima e' di 15 anni (art.589 e 590 c.p., art.222 c.d.s.).

Particolari pene sono previste nel caso in cui al soggetto che provoca l'incidente sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l:
- la patente e' sempre revocata;
- anziche' il fermo scatta la confisca del mezzo, con sequestro preventivo dello stesso.
- in caso di omicidio colposo la reclusione varia da tre a dieci anni (art.589 c.p)
- la reclusione varia da sei mesi a due anni in caso di incidente con lesioni colpose gravi, da un anno e sei mesi a quattro anni in caso di lesioni colpose gravissime (art.590 c.p, vedi note).

Note:
- se in fase processuale la pena detentiva viene convertita in pena pecuniaria ad ogni giorno di detenzione corrisponde la cifra di 250 euro (vedi art.135 cp cosi' modificato dalla legge 94/09)..
- sempre in fase processuale, nei casi di processo per guida sotto l'effetto dell'alcol, esclusi quelli ove sia stato provocato un indicente, le pene, detentive e pecuniarie, possono essere sostituite con prestazioni di lavoro di pubblica utilita' (attivita' non retribuita a favore della collettivita').
- (*) la cosiddetta ebbrezza leggera (guida con tasso alcolemico tra 0,5 e 0,8 g/l), e' stata depenalizzata dalla riforma entrata in vigore il 30/7/2010 con la legge 120/2010. La Corte di Cassazione, con relazione III/08/10 del 3/8/2010 ha precisato che nei procedimenti pendenti il trasgressore ha diritto all'archiviazione o alla sentenza liberatoria, perche' il fatto non e' piu' considerato reato.

SANZIONI E PENE PER CATEGORIE PARTICOLARI DI CONDUCENTI
Dal 30/7/2010 e' sempre vietata la guida dopo l'assunzione di bevande alcoliche (in qualsiasi quantita'):
- per i conducenti di eta' inferiore ai 21 anni (anche se guidano mezzi che non richiedono la patente) e per quelli che hanno conseguito la patente B da meno di tre anni;
- per i conducenti professionali che trasportano persone o cose (alla guida di taxi, autobus, veicoli noleggiati con conducente), nonche' per qualsiasi conducente di veicoli che possano trasportare piu' di otto persone..
- per i conducenti di mezzi pesanti, anche con rimorchio, autoarticolati e autosnodati (vedi definizione precisa all'art.186 bis codice della strada).

In caso di violazione:
- se viene accertato un valore alcolemico superiore a zero e inferiore a 0,5 g/l. la sanzione applicabile varia da 155 a 624 euro, con raddoppio se viene provocato un indicente;
- se viene accertato un valore alcolemico tra 0,5 e 0,8 g/l la sanzione varia da 667 a 2.667 euro, con sospensione della patente da quattro a otto mesi;
- se viene accertato un valore alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l l'ammenda base variabile da 800 a 3.200 euro, l'arresto fino a sei mesi e la sospensione della patente da sei mesi ad un anno possono aumentare, a discrezione del giudice, da un terzo alla meta'.
- se viene accertato un valore alcolemico superiore a 1,5 g/l l'ammenda base variabile da 1.500 a 6.000 euro, l'arresto da sei mesi ad un anno e la sospensione della patente da uno a due anni possono aumentare, a discrezione del giudice, da un terzo alla meta'. Per il conducente di mezzi pesanti, di autobus e di autoveicoli che possono trasportare piu' di otto persone e' sempre applicata la revoca della patente. Per gli altri la revoca scatta in caso di recidiva in un triennio. Il veicolo puo' essere sottoposto a confisca, a meno che non appartenga a persona estranea al reato, con sequestro preventivo.

Nel particolare caso in cui il conducente abbia meno di 18 anni e gli venga accertato un valore alcolemico tra zero e 0,5 g/l scatta il divieto di conseguire la patente B fino al compimento del 19simo anno di eta'. Se il tasso alcolemico rilevato e' superiore, il divieto vige fino al compimento del 21simo anno di eta'.

LA PROCEDURA
La polizia puo' sottoporre i conducenti, anche senza il loro consenso ed in assenza di particolari sintomi, ad accertamenti alcolimetrici fatti “a campione”, attraverso rilevazioni fatte con strumenti portatili (gli etilometri) che misurano la quantita' di alcool contenuta nell'aria respirata con due prove fatte a distanza di cinque minuti e rilasciano prova cartacea della misurazione.
In caso di conducente appartenente alle categorie per le quali dal 30/7/2010 e' sanzionabile anche l'accertamento di un tasso alcolemico inferiore a 0,5 g/l (minore di 21 anni, neopatentato, guidatore di autobus o mezzi pesanti, vedi sopra la relativa sezione), sono necessarie invece tre prove fatte con gli etilometri gia' in dotazione alle forze dell'ordine (dettami contenuti nella circolare del Ministero dell'interno del 30/7/2010 n.300/A/10777).

Se l'etilometro non e' disponibile possono essere fate prove preliminari comportamentali o tramite strumenti che non rilevano misurazioni. Se queste danno esito positivo o se comunque il conducente dia motivo di ritenere di essere in stato di ebbrezza, la polizia puo' disporre l'accompagnamento del conducente presso il piu' vicino ufficio o comando perche' siano effettuati gli accertamenti “legali” tramite elitometro.

Nel caso in cui i conducenti siano coinvolti in un incidente e vengano sottoposti a cure mediche, le analisi vengono effettuate, su richiesta della Polizia, presso l'ospedale. Se l'esito delle analisi non e' immediatamente disponibile, e se vi sono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di ebrezza, la Polizia puo' disporre il ritiro della patente di guida fino all’esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni (disposizione cautelare disciplinata dall'art.216 del c.d.s e meglio esposta nella scheda riportata tra i link).
In caso gli accertamenti abbiano esito positivo, scattano le sanzioni gia' dette, dopo un procedimento penale davanti al giudice.
(per i riferimenti si veda la circolare Ministero dell'interno del 20/8/07 n.300/A/1/26352).

Per quanto riguarda i provvedimenti che gravano sul mezzo (fermo amministrativo o confisca), e' da rilevare che dal 30/7/2010 ambedue possono essere applicati in via preventiva e provvisoria con immediato sequestro del veicolo. Il veicolo ritirato dovra' essere affidato ad appositi custodi-acquirenti convenzionati col Ministero dell'interno (variano a seconda della zona e possono essere centri di soccorso stradale, un'officina, etc.), ma successivamente potra' essere affidato in custodia al proprietario o altro obbligato in solido, previa specifica richiesta e comunque solo fino all'eventuale sentenza di confisca. Nel caso di fermo amministrativo applicato a seguito di incidente, il veicolo puo' subito essere affidato ad uno dei soggetti solidalmente obbligati con il conducente, se presente (es.proprietario del veicolo, usufruttuario, etc.).
(per i riferimenti si veda il nuovo art.224 ter inserito nel codice della strada dalla legge 120/2010 e le circolari del Ministero interno del 30/7/2010 -n.300/A/10777- del 12/8/2010 -n.300/A/11310- e del 22/4/2011 -n.6535).


Per quanto riguarda la sospensione della patente, si applicano le disposizioni relative alla “sospensione a seguito di ipotesi di reato”, disciplinate dall'art.223 del c.d.s e meglio esposte nella scheda riportata tra i link.

L'assenza di condanne precedenti, in questi processi penali, non costituisce piu' circostanza attenuante. Costituisce invece circostanza aggravante il fatto che il soggetto che ha commesso il reato si trovi in quel momento illegalmente in Italia (vedi come riferimento la legge 125/08)..

Il conducente che si rifiuta di sottoporsi agli accertamenti puo' subire l'applicazione di un'ammenda da 1.500 a 6.000 euro e l'arresto da sei mesi ad un anno. Le sanzioni accessorie sono la sospensione della patente da sei mesi a due anni (con obbligo di visita medica) e la confisca del veicolo secondo le procedure gia' dette, applicabile salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Se il fatto e' commesso da soggetto gia' condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato scatta la revoca della patente.
Se il rifiuto viene da uno dei soggetti sottoposti a pene particolari (minore di 21 anni, neopatentato, autista di autobus o mezzi pesanti, vedi sopra), le sanzioni possono essere aumentate, a discrezione del giudice, da un terzo alla meta'. La sospensione della patente rimane variabile da sei mesi a due anni e puo' scattare la confisca del veicolo quando lo stesso non appartenga a persona estranea al reato. In quest'ultimo caso, pero', la sospensione della patente raddoppia.

DIVIETI PARTICOLARI
Niente alcolici in autostrada
Dal 13/8/2010 nelle aree di servizio lungo le autostrade (autogrill) e' vietata:
- la somministrazione di bevande superalcoliche (in qualsiasi orario) e la somministrazione di bevande alcoliche dalle ore 2 alle ore 6, pena il pagamento di una multa variabile da 3.500 a 10.500 euro;
- la vendita per asporto delle bevande superalcoliche dalle 22 alle 6 (multa variabile da 2.500 a 7.000 euro).
Riferimenti normativi: art.14 legge 125/2001 modificato dalla legge 120/210

Niente alcolici di notte
Esteso a tutti i locali, anche circoli e associazioni il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche dalle 3 di notte fino alle 6, salvo diversa e piu' restrittiva disposizione del Questore.
I locali che stanno aperti oltre mezzanotte devono disporre, almeno presso un'uscita, di un apparecchio per rilevare il tasso alcolemico (etilometro) messo a disposizione dei clienti. Devono anche esporre delle tabelle che descrivano i sintomi collegati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica e che riportino le quantita' -per le bevande alcoliche piu' comuni- che determinato il superamento del tasso alcolemico oltre il quale vige il divieto di guida, stabilite a seconda del peso corporeo.
Ricordiamo che tali obblighi gravano gia' dal 2008 sui locali ove si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento. Per gli altri tipi di locali ci sono tre mesi di tempo dal 13/8/2010.

Gli esercizi "di vicinato" (con superficie di vendita inferiore a 150 mq se posti nei comuni con meno di 10.000 abitanti, e inferiore a 250 mq se posti nei Comuni con piu' di 10.000 abitanti) devono interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle 6 del mattino, salvo piu' restrittive disposizioni del Questore.

Sono escluse da queste limitazioni le notti tra il 31/12 e il 1/1 e tra il 15/8 e il 16/8.

Riferimenti normativi: art.6 Dl 117/2007 modificato dalla legge 120/210

Alcolici in spiaggia solo il pomeriggio
Per gli stabilimenti balneari e' possibile organizzare feste e somministrare alcolici qualsiasi giorno della settimana nel rispetto dei regolamenti locali e comunque solo tra le 17 e le 20 (non oltre), salvo che sia stata gia' rilasciata autorizzazione per altri orari.
Forti sanzioni, fino alla sospensione della licenza, per chi sgarra.

Riferimenti normativi: art.6 Dl 117/2007 modificato dalla legge 120/2010

MULTA AGGIUNTIVA NOTTURNA

Attualmente varia da un terzo alla meta' di quella originaria (relativa alla guida sotto l'effetto dell'alcool o della droga), per infrazioni accertate nella fascia oraria oraria 22 (dieci di sera) - 7 del mattino.
Il 20% di questa multa aggiuntiva va ad alimentare il Fondo per l'incidentalita' notturna costituito nel 2007.

Fonte: codice della strada art.186 commi 2 sexies e 2 octies, e art.6 bis d.l.117/2007, rispettivamente introdotti e modificato dalla legge 94/2009

mercoledì 27 luglio 2011

Guida senza patente: accertamento del reato

SENTENZA CORTE CASSAZIONE
27 giugno 2011, n. 25645
 
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Presidente:
Francesco MARZANO
Consigliere:
Gaetanino ZECCA, Giacomo FOTI, Fausto IZZO
Rel. Consigliere:
Luisa BIANCHI
ha pronunciato la seguente
Sentenza
 
Ritenuto in fatto
        1. Il Tribunale di Marsala, sezione di Mazara del Vallo, all'esito di giudizio abbreviato, ha condannato A. A. ad euro 4.000,00 di ammenda per guida senza patente (art. 116 del codice della strada), reato accertato il 19.11.2008.
        2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso per cassazione il difensore dell'imputato. Lamenta che la sentenza ha violato il disposto dell'art. 63 cod. proc. pen. in quanto si è basata sulle dichiarazioni rese dall'imputato al momento della contestazione del fatto, allorché aveva dichiarato di non aver mai conseguito la patente, dichiarazioni che non potevano esser utilizzate come prova in virtù dell'art. 63 che impone
 
Considerato in diritto
        1. II ricorso è inammissibile.
        La sentenza, nel pronunciare la condanna del A. A., riferisce che "da accertamenti eseguiti dal personale di PS, veniva riscontrato che il predetto conducente era alla guida del veicolo privo di patente di guida perché mai conseguita. Tale circostanza veniva confermata dallo stesso imputato con dichiarazione resa nel corpo del verbale di accertamento redatto dalle forze di polizia in data 19.11.2008".
        Risulta dunque che la responsabilità dell'imputato, a prescindere dalle sue stesse dichiarazioni, ha trovato prova in specifici accertamenti effettuati nei suoi confronti, che hanno dato risultato negativo, con la conseguenza della rilevanza penale del suo comportamento.
        Di ciò il ricorrente non tiene conto per contestare unicamente la dichiarazione di non aver mai conseguito la patente, contenuta nel verbale di accertamento, dichiarazione che sarebbe inutilizzabile per violazione dell'art. 63 cod. proc. pen. Ma l'eccezione si rivela irrilevante dal momento che deve ritenersi, come si è detto, positivamente accertata attraverso opportuni controlli, la mancanza del titolo di abilitazione alla guida, ed è comunque infondata.
        2. Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 1000,00 euro in favore della cassa delle ammende.
 
Per questi motivi
        Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento di euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
        Così deciso in Roma il 15 febbraio 2011.
 
 
Il Presidente: MARZANO
Il Consigliere estensore: BIANCHI
 
        Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2011.
 
Il Funzionario Giudiziario: TIBERIO

Patente a punti: decurtazione mediante apposito provvedimento ministeriale

SENTENZA CORTE CASSAZIONE
28 giugno 2011, n. 14323
 
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Presidente:
Giovanni SETTIMJ
Consigliere:
Ippolisto PARZIALE, Alberto GIUSTI, Aldo CARRATO
Rel. Consigliere:
Pasquale D'ASCOLA
ha pronunciato la seguente
Sentenza
 
Fatto e diritto
        Il consigliere relatore ha depositato relazione ai sensi dell'art. 380 bis A. A., che è stata comunicata alle parti costituite.
        Essa reca: "Il giudice di pace di Grumello del Monte, pronunciando sull'opposizione proposta da A. A. per impugnare un processo verbale di accertamento e contestazione del 23.2.2007 redatto dal Corpo di Polizia Intercomunale dei Colli, rigettava l'opposizione, ma riduceva la sanzione pecuniaria ed escludeva la decurtazione dei punti patente".
        Su appello del predetto Corpo di Polizia, il tribunale di Bergamo, contumace la A. A., riformava su quest'ultimo punto la decisione del giudice di primo grado e confermava "il verbale nella parte in cui decurtava due punti sulla patente di guida" dell'appellata.
        La A. A. ha proposto ricorso per cassazione notificato il 4 marzo 2009. Parte intimata non ha svolto attività difensiva. Preliminarmente occorre rilevare che in tema di sanzioni amministrative irrogate per violazione al codice della strada, proposta direttamente opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria avverso l'originario verbale di accertamento e contestazione dell'infrazione, la legittimazione passiva va riconosciuta alle singole amministrazioni, locali, per i corpi dalle stesse dipendenti, o centrali, per i corpi statuali, cui appartengono i vari corpi autorizzati alla contestazione, in particolare: per la polizia municipale, il Comune in persona del sindaco; per i carabinieri, il ministero della difesa, e, in alternativa, il ministero dell'interno, al quale l'art. 11 cod. strada attribuisce specifiche competenze in materia di circolazione stradale ed ha il compito di coordinamento dei servizi di vigilanza sulla circolazione stessa, in persona dei rispettivi ministri; per la polizia della strada, il medesimo ministero dell'interno, ecc. Detta circostanza, in quanto attinente alla regolare costituzione del contraddittorio e, quindi, ad inderogabili disposizioni d'ordine pubblico processuale, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di legittimità, sempre che, sulla stessa, non si sia precedentemente formato il giudicato. (Cass 17189/07)
        La sentenza citata ha ripreso e precisato quanto insegnato, in materia, da SS.UU. 21624/06, a mente della quale "la legittimazione passiva spetta all'amministrazione dalla quale dipendono gli agenti che hanno accertato la violazione, quindi, qualora il verbale sia stato elevato dalla Polizia municipale, legittimato a resistere all'opposizione è il Comune. Nel caso in cui il ricorso sia stato notificato anziché al Comune all'organo di una diversa amministrazione (nel caso di specie, il Prefetto), non si può ritenere che l'atto sia soltanto irregolare, non potendo farsi applicazione neppure estensiva della previsione contenuta nell'art. 4 della legge n. 260 del 1958, che disciplina esclusivamente la rappresentanza in giudizio dello Stato; tuttavia, poiché nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa l'obbligo di notificare il ricorso e il decreto di fissazione udienza al soggetto passivamente legittimato grava sull'ufficio giudiziario adito, e non sulla parte, se anche il ricorrente nel proporre l'opposizione abbia indicato erroneamente il soggetto cui notificare l'atto, ciò non esime l'ufficio giudiziario dall'obbligo di identificare correttamente quest'ultimo. Ne consegue che, qualora sia stato erroneamente evocato in giudizio un soggetto privo di legittimazione passiva a causa dell'errore della parte cui non abbia fatto seguito un intervento correttivo della cancelleria, l'errore nella identificazione del legittimato passivo non si traduce nell'inammissibilità del ricorso, ma in un vizio della sentenza".
        Va aggiunto che la rilevabilità di ufficio di detto vizio è stata confermata da SS.UU. 26019/08, secondo la quale: "Il potere di controllo delle nullità (non sanabili o non sanate), esercitabile in sede di legittimità, mediante proposizione della questione per la prima volta in tale sede, ovvero mediante il rilievo officioso da parte della Corte di cassazione, va ritenuto compatibile con il sistema delineato dall'art. 111 della Costituzione, allorché si tratti di ipotesi concernenti la violazione del contraddittorio - in quanto tale ammissibilità consente di evitare che la vicenda si protragga oltre il giudicato, attraverso la successiva proposizione dell'actio nullitatis o del rimedio impugnatorio straordinario ex art. 404 cod. proc. civ. da parte del litisconsorte pretermesso ovvero di ipotesi riconducibili a carenza assoluta di potestas iudicandi.".
        Nel caso di specie vi è stata violazione del contraddittorio (art 101 cpc), erroneamente instaurato sin dal primo grado di giudizio con il Corpo Intercomunale di polizia e non con il Comune in persona del Sindaco, organo avente potere di rappresentanza esterna dell'ente locale. Sul punto non risulta che si sia formato il giudicato, poiché manca espressa pronuncia a seguito di contestazione specifica.
        La Corte potrà pertanto rilevare il vizio nella formazione del contraddittorio, con le conseguenze del caso.
        Va inoltre rilevato che la sentenza ha avuto ad oggetto - ed il ricorso concerne - la decurtazione dei punti patente, materia che è sottratta al potere sanzionatorio dell'ente locale consistendo, questa, in una sanzione accessoria che consegue alla violazione contestata e che deve essere irrogata con specifico provvedimento ministeriale, rispetto al quale l'attività di accertamento è soltanto propedeutica e contro il quale va rivolta l'eventuale opposizione ai sensi dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, 689."
        Il Collegio condivide pienamente la relazione e ricorda che, secondo la giurisprudenza già formatasi in riferimento a casi analoghi, la violazione dell'art. 101 c.p.c. comporta la nullità di tutti gli atti del giudizio e si riflette sull'impugnata sentenza. Detta circostanza, in quanto attinente alla regolare costituzione del contraddittorio e, quindi, ad inderogabili disposizioni d'ordine pubblico processuale, è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di legittimità.
        Non di meno, in osservanza del dictum delle SS.UU. sopra richiamato va dichiarata la consequenziale nullità degli atti del giudizio e, quindi, della sentenza impugnata con rinvio al giudice di primo grado, il quale dovrà procedere nuovamente agli incombenti di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 23 ed, in particolare, disporre la notificazione del ricorso al competente Comune, in persona del Sindaco pro tempore.
 
Per questi motivi
        La Corte decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al giudice di pace di Grumello del Monte, con termine di legge per la riassunzione.
        Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della seconda sezione civile tenuta il 18 febbraio 2011
 
Il Presidente: SETTIMJ
Il Consigliere estensore: D'ASCOLA
 
        Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2011.
 
Il Funzionario Giudiziario: CATANIA

Patente a punti: obbligo comunicazione nominativo conducente

SENTENZA CORTE CASSAZIONE
14 maggio 2010, n. 11811
 
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Presidente:
Giovanni SETTIMJ
Consigliere:
Stefano PETITTI, Ippolisto PARZIALE, Carlo DE CHIARA
Rel. Consigliere:
Pasquale D'ASCOLA
ha pronunciato la seguente
Sentenza
 
Fatto e diritto
        Il giudice di pace di Lagonegro con sentenza del 27 febbraio 2006 accoglieva l'opposizione proposta da A. A. avverso il Ministero dell'Interno per l'annullamento del verbale di accertamento n. 000000 relativo a violazione dell'art. 180 C.d.S. Il Ministero, difeso dall'Avvocatura erariale, ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 26 gennaio 2007.
        L'opponente è rimasta intimata.
        Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso per mancata esposizione dei fatti di causa.
        In tema di giudizio di cassazione, l'inammissibilità della pronunzia in camera di consiglio è ravvisabile solo ove la Suprema Corte ritenga che non ricorrano le ipotesi di cui all'art. 375 cod. proc. civ., comma 1 ovvero che emergano condizioni incompatibili con una trattazione abbreviata, nel qual caso la causa deve essere rinviata alla pubblica udienza. Ove, per contro, la Corte ritenga che la decisione del ricorso presenti aspetti d'evidenza compatibili con l'immediata decisione, ben può pronunziarsi per la manifesta fondatezza dell'impugnazione, anche nel caso in cui le conclusioni del P.G. siano state all'opposto, per la manifesta infondatezza, e viceversa (Cass. 13748/07, riv. 598103; SU 21291/05).
        Va premesso che il ricorso riporta integralmente il testo della sentenza impugnata, di talché i fatti di causa risultano adeguatamente esposti da parte ricorrente. Posto quanto sopra, il Collegio osserva che il ricorso è manifestamente fondato.
        All'opponente era stata contestata la violazione dell'art. 180 C.d.S. per aver omesso di comunicare alle forze di polizia la comunicazione degli estremi identificativi del conducente del veicolo sorpreso ad andatura eccessiva. Erroneamente intendendo il disposto dell'art. 126 C.d.S., la sentenza impugnata ha ritenuto che tale comunicazione non fosse dovuta dal proprietario del veicolo fino a conclusione del procedimento amministrativo e giurisdizionale relativo alla violazione per eccesso di velocità.
        Tale interpretazione è del tutto errata. L'art. 180 C.d.S., comma 8, della cui applicazione qui si deve discutere, perché oggetto della sanzione contestata, punisce non specifici comportamenti trasgressivi nella circolazione (altrimenti e partitamente sanzionati), ma il rifiuto della condotta collaborativa dovuta dal proprietario, ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal Codice della Strada, nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione cui spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale (Cass. 13748/07, riv. 598104).
        Incorre pertanto in detta violazione il proprietario del veicolo che, invitato a comunicare il nominativo del conducente dello stesso in riferimento a una determinata occasione, ometta di ottemperare all'invito. Indifferente è quindi sia la sorte della violazione che era sottesa alla richiesta di informazioni della p.a., sia ogni procedura di segnalazione che deve esser fatta dall'organo accertatore all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida (materia regolata dall'art. 126 C.d.S.).
        Discende da quanto esposto l'accoglimento del ricorso e la condanna dell'intimata alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.
        Si fa luogo, con decisione di merito ex art. 384 c.p.c. al rigetto dell'originaria opposizione, giacché non constano dagli atti del giudizio di legittimità altri motivi di opposizione.
 
Per questi motivi
        La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l'originaria opposizione. Condanna parte intimata alla refusione delle spese di lite liquidate in Euro 400 per onorari, oltre rimborso delle spese prenotate a debito.
        Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile tenuta, il 28 gennaio 2010.
 
Il Presidente: SETTIMJ
Il Consigliere estensore: D'ASCOLA
 
        Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2010.

Lite all'incrocio - una morte assurda

Lite all'incrocio, convalidato il fermo
In carcere anche se ha più di 70 anni

Resta in cella il 71enne che ha travolto lo scooterista. «Non volevo ucciderlo, l'ho inseguito per parlargli»

MILANO - Deve restare in carcere, anche se ha più di 70 anni, Vittorio Petronella, il pensionato che lunedì pomeriggio ha inseguito con la sua auto, investito ed ucciso il motociclista Alessandro Mosele, dopo una banale lite ad un semaforo. Lo ha deciso il gip di Milano Enrico Manzi, che ha convalidato il fermo dell'anziano per omicidio volontario aggravato dai futili motivi e ha disposto la custodia cautelare in carcere, spiegando nel suo provvedimento che Petronella è pericoloso socialmente, perché ha dimostrato una chiara volontà di uccidere e non si è fermato dopo aver investito l'uomo. Il giudice, dunque, dopo l'interrogatorio di garanzia, ha deciso che il pensionato deve restare in carcere, nonostante abbia superato i 70 anni di età (ne ha 71), per l'eccezionale gravità del fatto e per la pericolosità eccezionale dell'arrestato. Nell'interrogatorio, stando a quanto si è saputo, Petronella non ha ammesso le sue responsabilità.
«HO PERSO LA TESTA» - Petronella, ex dirigente commerciale di una azienda, è stato interrogato mercoledì mattina nel carcere di San Vittore dal gip di Milano Enrico Manzi per ricostruire quello che è avvenuto lunedì pomeriggio verso le 15.30 in viale Andrea Doria a Milano. Da quanto si è saputo, l'anziano ha detto al gip di essere dispiaciuto per la morte di Mosele ma ha ribadito, come aveva già detto davanti agli inquirenti, che non aveva intenzione di investire ed uccidere il motociclista. Ha spiegato al giudice di aver perso la testa, a causa della lite che c'era stata poco prima per una mancata precedenza ad un semaforo, e ha raccontato di avere inseguito a lungo Mosele, senza però l'intenzione di ucciderlo ma solo per parlargli.
«HA URTATO IL CORDOLO» - Stando alla ricostruzione fornita dall'anziano, difeso dall'avvocato Pier Paolo Pieragostini, nel corso dell'interrogatorio durato circa un'ora, il pensionato si sarebbe trovato davanti ad un certo punto il motociclista e non sarebbe riuscito a frenare per evitarlo. Petronella ha raccontato inoltre di avere avuto la sensazione che il motociclista, prima di finire sotto la sua macchina, avesse urtato un cordolo e la moto avesse sbandato facendolo cadere a terra.
ECCEZIONALE GRAVITA' - La legge prevede che per gli ultrasettantenni non possa essere ordinato il carcere, se non per casi di eccezionale gravità. Il giudice Manzi ha ritenuto che questo rientra in uno di quei casi di particolare gravità, valutando la sussistenza della pericolosità sociale di Petronella. Stando a quanto si è saputo, infatti, malgrado ci siano quattro testimonianze chiare agli atti dell'inchiesta che parlano dell'auto del pensionato lanciata contro il motociclista, Petronella davanti al gip non ha ammesso le sue responsabilità e non ha riconosciuto il disvalore del suo gesto. Il giudice ha valutato che Petronella, dopo aver colpito la moto, non si è fermato ed è passato sopra il corpo di Mosele, addirittura accelerando, come riportano alcune testimonianze. Gli inquirenti dovranno anche accertare se il pensionato sia addirittura passato una seconda volta sul corpo del motociclista, come risulterebbe da altre testimonianze. Il giudice, infine, nel motivare il suo provvedimento, ha anche fatto spiegato che l'anziano dopo avere investito Mosele ha «puntato» con la sua auto anche una ciclista che si trovava in strada, ferendola ad una gamba.

Il Nuovo sistema di rilascio del Foglio Rosa



Prot. n. 88827 del 5.11.2010
Class. 08.03

Oggetto: disposizioni di attuazione delle modifiche apportate agli articoli 121 e 122 del Codice della strada dall’articolo 20, co. 1 e 2, della legge n. 120 del 2010–rilascio del foglio rosa dopo il superamento della prova teorica.

martedì 26 luglio 2011

Bambini in auto: ecco come portarli in modo sicuro

Con l'entrata in vigore, dal 14 aprile 2006, del Decreto Legislativo 13 marzo 2006 n. 150, è stato modificato l'art. 172 del Codice della Strada: "Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini". In generale è possibile riassumere i cambiamenti introdotti dalla nuova norma applicando questa semplice regola: ogni volta che si occupa un posto a sedere su un veicolo dotato di cinture di sicurezza, è obbligatorio per tutti, conducente e passeggeri, utilizzarle e nel caso di trasporto di bambini di adottare i sistemi di ritenuta idonei (seggiolini o adattatori).
La nuova stesura dell'articolo ha introdotto importanti novità riguardanti l'utilizzo di questi sistemi di ritenzione sia per il conducente che per i passeggeri.
I dispositivi utilizzabili sono di due tipi: seggiolini e adattatori.
Dovrebbero essere usati fin dai primi giorni di vita, seguendo attentamente le istruzioni riportate nel manuale e la scelta deve essere fatta in base al peso del bimbo.
Il trasporto dei bambini sui veicoli è regolato dall'articolo 172 del codice della strada, (modificato dal decreto legislativo n.150 del 13 aprile 2006), dalla normativa europea e con una circolare attuativa (pdf 527 kb) del ministero dell'interno. I dispositivi di ritenuta sono obbligatori dalla nascita fino al raggiungimento di 36 chili di peso: fino a 18 kg si possono usare solo i seggiolini, oltre questo peso si possono utilizzare anche gli adattatori.
Quest'ultimi sono dei piccoli sedili che, sollevando il bambino, permettono di usare le cinture di sicurezza dell'auto che però vanno passate sotto le alette poste ai lati, in senso longitudinale al torace.
Vi ricordiamo inoltre che:
  • I sistemi di sicurezza presenti negli autoveicoli non sono adatti a persone inferiori a 1.50 metri di altezza.
  • Fino a 9 chili di peso il bimbo deve essere trasportato in senso contrario alla marcia dell'auto. Attenzione mai mettere il bambino sul sedile anteriore se la macchina è provvista di airbag, a meno che non possa essere disattivato. Il posto più adatto è il sedile posteriore, al centro, che protegge anche da eventuali urti laterali.
  • Dopo 10 chili si può cominciare a sistemare il seggiolino in senso di marcia.
  • Lo schienale del seggiolino deve essere ben appoggiato al sedile della macchina e le cinture presenti sul dispositivo devono sempre essere allacciate, anche per brevi tragitti.

Legittimi gli autovelox nei centri abitati

(Cassazione 12843/2009)

L’utilizzo dell’autovelox è legittimo nei centri abitati anche se l’apparecchio non venga scattata la fotografia dell’automobile o la multa non sia contestata immediatamente,e per ottenere l’annullamento della contravvenzione l’automobilista deve fornire la prova di un difetto di omologazione, di costruzione o di funzionamento dell’apparecchio. Lo ha stabilito la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione accogliendo il ricorso di un Comune contro una sentenza del Giudice di pace che aveva annullato una multa per eccesso di velocità inflitta ad un automobilista in quanto la violazione, accertata mediante autovelox, non era stata immediatamente contestata. L’automobilista aveva infatti preso una multa per eccesso di velocità rilevata da un autovelox situato nel centro cittadino del Comune di Vicopisano. Il Giudice di Pace di Cascina aveva annullato la multa stabilendo che all’interno dei centri abitati gli autovelox non sono utilizzabili senza una immediata contestazione della violazione. Contro la sentenza del Giudice di Pace il Comune di Vicopisano ha proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte, accogliendo il ricorso dell’amministrazione comunale, ha invece affermato che in tema di autovelox non vi è dubbio che il rilevamento della velocità a mezzo di apparecchiature elettroniche possa avere luogo su ogni tipo di strada e, interpretando un decreto prefettizio in materia, ha stabilito che la contestazione immediata, quale che sia l’apparecchiatura elettronica utilizzata per l’accertamento della violazione, deve essere effettuata quando è possibile in relazione alle modalità d’organizzazione del servizio predisposto dall’Amministrazione secondo il suo insindacabile giudizio, servizio la cui finalità istituzionale è pur sempre quella di reprimere comportamenti pericolosi per la regolarità della circolazione e la vita degli utenti delle strade, finalità d’interesse collettivo privilegiata dal legislatore rispetto alle personali esigenze del singolo utente con valutazione discrezionale degli interessi in conflitto, in quanto tale insuscettibile di discussione in sede di giurisdizione anche costituzionale; per annullare la multa, pertanto, non è sufficiente che l’automobilista si limiti a contestare la validità del rilievo, essendo necessario che sia dimostrato ed accertato, nel caso concreto, un difetto di costruzione, di installazione o di funzionamento del dispositivo di rilevazione della velocità. Con questa sentenza la Cassazione ha fornito una ulteriore interpretazione in tema di legittimità dell’utilizzo dell’autovelox. È infatti principio consolidato che l’utilizzo delle apparecchiature autovelox da parte dei Comuni possa avvenire solo sulle strade extraurbane, su quelle, cioè, nelle quali l’elevata velocità renderebbe estremamente difficile l’arresto del veicolo per contestare immediatamente la violazione. Nei centri urbani, invece, le violazioni devono essere immediatamente contestate dagli organi appositamente predisposti dalle amministrazioni comunali, a meno che un decreto prefettizio non esoneri i Comuni da tale obbligo sulla base di concrete esigenze (ad esempio, l’alta pericolosità del tratto di strada). In ogni caso, le ragioni poste alla base dell’organizzazione della repressione delle violazioni al Codice della Strada sono insindacabili e restano affidate alle singole amministrazioni. Di conseguenza, qualora specifiche ragioni organizzative abbiano richiesto l’installazione di apparecchiature autovelox anche all’interno di un centro abitato, la contestazione della violazione accertata elettronicamente può avvenire solo in caso di difetti di omologazione dell’apparecchio. Spetterà dunque all’automobilista dimostrare che, in concreto, il Comune avrebbe potuto avvalersi della contestazione immediata, senza necessità di ricorrere all’autovelox, prova più difficile ora che questa sentenza ha ritenuto legittima l’installazione degli autovelox su ogni tipo di strada. (15 giugno 2009)

Bisogna essere in grado di fermarsi al semaforo giallo

(Cassazione 25769/2009)

Il conducente di un autoveicolo ha l’obbligo di moderare la velocità in prossimità degli incroci e deve fermarsi quando la luce del semaforo è gialla. Lo ha stabilito la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione confermando una sentenza del Giudice di Pace di Rho che aveva condannato al pagamento di una multa un automobilista che aveva attraversato un incrocio con il semaforo giallo. L’automobilista aveva contestato il verbale di contravvenzione dell’art.146 del Codice della Strada davanti al Giudice di Pace, sostenendo che la durata di quattro secondi non fosse sufficiente per fermarsi in condizioni di sicurezza. Il Giudice di pace aveva affermato che fosse provato che l'opponente aveva attraversato l'intersezione quando la lanterna semaforica proiettava luce rossa in base ai fotogrammi scattati dall'apparecchiatura utilizzata in modalità automatica denominata Traffiphot III: al momento del primo fotogramma, infatti, la luce rossa era scattata da 59 centesimi di secondo, dunque dopo 4,59 secondi dall'accensione delle luce gialla e l'auto del ricorrente aveva già superato la linea di arresto e non stava ponendo alcuna manovra di frenata, mentre nel secondo fotogramma scattato dopo 1,19 secondi, il mezzo si trovava all'interno dell'intersezione. Il Giudice aveva inoltre ritenuto sufficiente la durata di quattro secondi dell'accensione della luce gialla per un veicolo che proceda a una velocità commisurata allo stato dei luoghi al fine di arrestarsi in sicurezza. Contro la sentenza del Giudice di Pace l’automobilista aveva proposto ricorso in Cassazione, contestando la motivazione posta alla base della sentenza. La Suprema Corte, respingendo il ricorso, ha invece rilevato che la sentenza del Giudice di Pace, seppure sinteticamente, avesse indicato le ragioni in base alle quali dovevano essere disattese le deduzioni formulate dal ricorrente in ordine alla ragionevolezza della durata di accensione della luce gialla, non limitandosi ad affermare congruo il periodo di tempo di quattro secondi: la durata di quattro secondi doveva infatti ritenersi sufficiente, tenuto conto che la stessa era da commisurare allo stato dei luoghi (intersezione), che imponeva di moderare la velocità (art. 41 del Codice della Strada) e dell'assenza, nel caso specifico, di ragioni di sicurezza ostative ad un tempestivo arresto (assenza di veicoli al seguito). La sentenza impugnata aveva in sostanza ritenuto che la velocità, tenuta dall'autovettura nel momento in cui si approssimava all'incrocio (70 km all’ora secondo quanto affermato dallo stesso ricorrente), non fosse adeguata allo stato dei luoghi e perciò disattendeva le deduzioni e i calcoli compiuti dall'opponente per dimostrare l'irragionevolezza della durata dell'accensione sul presupposto che tale durata non era tale da consentire l'arresto in tempo utile a un mezzo che procedesse alla velocità tenuta dall’automobilista. La Cassazione ha in proposito affermato che “l'esistenza di un limite di velocità non giustifica il mantenimento di tale velocità anche in presenza di un'intersezione, dovendo in tal caso il conducente moderare la velocità in previsione del possibile sopravvenire del segnale di fermata”. Nel sistema delle norme sulla circolazione stradale, infatti, “l'apprezzamento della velocità, in funzione dell'esigenza di stabilire se essa debba o meno considerarsi eccessiva, deve essere condotto in relazione alle condizioni dei luoghi, della strada e del traffico che vi si svolge senza che assuma decisivo rilievo persino l'eventuale osservanza dei limiti imposti, in via generale, dal codice della strada”: di conseguenza, i calcoli compiuti dall’automobilista per dimostrare l'insufficienza della durata di quattro secondi di accensione della luce gialla per procedere all'arresto tempestivo del veicolo sono irrilevanti in quanto compiuti sul presupposto che il mezzo procedesse legittimamente alla velocità di 70 km all’ora, velocità che doveva invece ritenersi del tutto inadeguata tenuto conto dell'approssimarsi dell'intersezione. In buona sostanza, non basta osservare i limiti di velocità per giustificare l’attraversamento del semaforo quando la luce è gialla: in vista degli incroci l’automobilista ha sempre l’obbligo di rallentare per mettere il veicolo in condizioni di sicurezza. (29 dicembre 2009)

domenica 24 luglio 2011

Patente di guida per Monocoli

Roma, 14 gennaio 2011
Nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 27 dicembre 2010 è stato pubblicato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 novembre 2010 recante “Recepimento della direttiva 2009/112/CE della Commissione del 25 agosto 2009, recante modifica della direttiva 91/439/CEE del Consiglio concernente la patente di guida” e che modifica taluni requisiti di idoneità fisica e psichica per il conseguimento, la conferma di validità e la revisione della patente di guida.
Si evidenzia, che le nuove disposizioni in materia di requisiti di idoneità visiva determinano, di fatto, l’abolizione delle patenti di guida speciali ex art. 325 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada.
( ex art. 325:
1. Possono conseguire o ottenere la conferma di validità o essere sottoposti alla revisione della patente speciale delle categorie A e B:
a) i monocoli che abbiano nell’occhio superstite un’acutezza visiva non inferiore ad otto decimi raggiungibile anche con qualsiasi correzione di lenti;
b) coloro che, abbiano in un occhio un’acutezza visiva inferiore a un decimo non correggibile con lenti e nell’altro occhio un’acutezza visiva non inferiore a otto decimi raggiungibile anche con qualsiasi correzione di lenti;
c) coloro che, pur non avendo un’acutezza visiva pari al minimo prescritto per la patente di guida delle categorie A e B, posseggono tuttavia un’acutezza visiva non inferiore a otto decimi complessivi con un minimo di un decimo nell’occhio che vede di meno, raggiungibile con lenti sferiche positive o negative di qualsiasi valore diottrico, purché la differenza di rifrazione fra le due lenti non sia superiore alle tre diottrie;
d) coloro che raggiungono i minimi di visus prescritti dalle lettere a), b) e c) anche soltanto con l’adozione di lenti a contatto.
2. Ove ricorra il caso, i valori diottrici delle lenti devono essere calcolati come stabilito per il rilascio, la conferma e la revisione delle patenti di guida delle categorie A e B (3).
3. Le correzioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 devono essere tollerate ed efficaci.
4. Gli interessati di cui alle lettere a) e b) devono possedere campo visivo normale e senso cromatico sufficiente nell’occhio superstite o migliore, nonché sufficiente visione notturna. Quelli di cui alle lettere c) e d) devono possedere tali requisiti in ambedue gli occhi, nonché sufficiente visione binoculare.
5. I valori dell’acutezza visiva previsti alle lettere a), b) e c) del comma 1 del presente articolo possono essere raggiunti anche con l’uso di lenti a contatto (4).
6. Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione delle patenti speciali di categoria C e D, i requisiti visivi richiesti sono gli stessi di quelli previsti per il conseguimento, la conferma di validità o per la revisione delle patenti di guida di categoria C e D).
Di conseguenza, il conducente titolare di patente di guida speciale ai sensi del citato art. 325, in occasione del rinnovo di validità della stessa, dovrà richiederne la riclassificazione presso un Ufficio Motorizzazione civile.
IL DIRETTORE GENERALE
arch. Maurizio Vitelli

Comportamento nelle Rotatorie

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione
e i Sistemi Informativi e Statistici
Direzione Generale perla Sicurezza Stradale
Divisione II
Prot. 207 – 19 gennaio 2011
Al Sig.
Al Provveditorato Interregionale 00.PP.
Oggetto: Quesito relativo alla circolazione dei veicoli nelle rotatorie.
Con riferimento alle problematiche esposte nella nota in riscontro, si comunica quanto segue.
Per quanto concerne la circolazione sulle rotatorie, si osserva che in linea generale ricorre l’applicazione dell’art. 154 del Nuovo Codice della Strada (DLgs n. 285/1992)
In particolare il comma 1 prescrive che tutti i conducenti, prima di effettuare una manovra, devono preventivamente assicurarsi di non creare pericolo o intralcio agli altri conducenti, e segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione.
Quale che sia l’ordine di precedenza stabilito nella rotatoria, chi si immette sull’anello deve azionare l’indicatore sinistro, chi ne esce deve azionare l’indicatore destro.
In ogni caso l’anello della rotatoria è assimilato ad un tronco stradale munito di diramazioni; durante la marcia su di esso, dunque, non è necessario mantenere la segnalazione dell’indicatore sinistro; è invece necessario moderare la velocità ai sensi dell’art. 141, ce. 3 e 4, e attenersi alle prescrizioni dettate dall’art. 154.

Il rinnovo della patente

Con la modifica all’art 115 comma 2, introdotta dall’art. 16 comma 1 lett. b della legge 120/2010, è esteso a sessantotto anni il limite di età massimo dei conducenti, qualora titolari di patente di guida di categoria CE, per la guida di autotreni ed autoarticolati di massa complessiva a pieno carico superiore alle 20 t, a condizione che sia conseguito, di anno in anno, uno specifico attestato sul possesso dei requisiti fisici e psichici a seguito di visita specialistica annuale. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha emanato il decreto 8 settembre 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre scorso, che rende operative le norme previste dal nuovo codice della strada e successivamente la circolare esplicativa Prot. n. 83160/08.03 del 15 ottobre 2010, recante un importante errata corrige. Il decreto 8 settembre 2010 precisa quanto segue. L’art. 1 del citato decreto attuativo reca disposizioni per i titolari di patente di categoria C e prevede che: 1. I conducenti titolari di patente di guida di categoria C in corso di validità, che abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, possono continuare a condurre, fino al compimento del sessantottesimo anno di età, autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore alle 20 t. previa acquisizione, DI ANNO IN ANNO, presso una COMMISSIONE MEDICA LOCALE di cui all’art. 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di una attestazione di sussistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti. Tale attestazione, che ha validità annuale, deve essere tenuta a bordo dal conducente unitamente alla patente di guida ed esibita, in caso di richiesta, agli organi accertatori. 2. L’attestazione di cui al comma 1 NON E’ RICHIESTA ai conducenti titolari di patente di guida di categoria C che, avendo compiuto i sessantacinque anni di eta’, non intendono mantenere l’abilitazione alla guida di autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore alle 20 t. La circolare esplicativa Prot. n. 83160/08.03 del 15 ottobre 2010 precisa quanto segue. L’art. 1 del DM in esame disciplina le procedure di rinnovo di validità della patente C che possono abilitare un soggetto con più di 65 anni alla guida di veicoli di massa complessiva superiore a pieno carico alle 20 t. Si chiarisce da subito che per mero errore materiale il decreto menziona la patente di categoria C in luogo di quella C+E, che sola – ai sensi dell’articolo 116 del codice della strada nonché dell’articolo 3 del DM 30 settembre 2003, n. 40 T (che ha recepito “Disposizioni comunitarie in materia di patenti di guida e recepimento della direttiva comunitaria 2000/56/CE”) – abilita alla guida di complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg, e dunque sia sopra le 20 t. Con riferimento allo “specifico attestato sui requisiti fisici e psichici” previsto dall’articolo 115, co. 2, lett. a) (patente C+E), si ritiene che, nelle more delle prescritte modifiche regolamentari, siano applicabili in quanto compatibili le disposizioni di cui all’articolo 307 del DPR n. 495/1992, recante Regolamento di esecuzione al Codice della Strada, ivi compreso il rinvio al modello IV.1: disposizioni già poste dalla previgente disciplina dell’articolo 115, co. 2, lett. b), con riferimento alla patente D.

Limitazioni per i Neopatentati (art. 117 C.S.)

Limitazioni nella guida
1.  È consentita la guida dei motocicli ai titolari di patente A, rilasciata alle condizioni e con le limitazioni dettate dalle disposizioni comunitarie in materia di patenti.
2.  Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali.
2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1 (Autovetture), ai fini di cui al precedente periodo si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell’articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 120 del presente codice, alle persone destinatarie del divieto di cui all’articolo 75, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il divieto di cui al presente comma ha effetto per i primi tre anni dal rilascio della patente di guida.
3. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per l’indicazione sulla carta di circolazione dei limiti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis. Analogamente sono stabilite norme per i veicoli in circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice.
4. Le limitazioni alla guida e alla velocità sono automatiche e decorrono dalla data di superamento dell’esame di cui all’articolo 121.
5. Il titolare di patente di guida italiana che, nei primi tre anni dal conseguimento della patente, circola oltrepassando i limiti di guida e di velocità di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 152,00 a euro 608,00. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validità della patente da due ad otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.