giovedì 24 novembre 2011

Pneumatici invernali, è ora?

Ad oggi, 11 novembre 2011, sono pochi i Comuni e le Province che hanno emesso ordinanze che impongono l’obbligo di avere per l’inverno pneumatici o catene da neve.

Eppure, l’anno scorso di questi tempi il 15 novembre scattava per gran parte dei Comuni settentrionali il termine ultimo per attrezzarsi a tempo debito. E quest’anno, cosa succederà?
Probabilmente le amministrazioni, visto anche le temperature ancora miti di questi giorni, non ritengono importante emanare il provvedimento, quanto meno non pensano che sia della massima urgenza.  Nelle zone di montagna spesso è stata elaborata un’ordinanza generica che vale tutti gli anni e non va rinnovata periodicamente, mentre in altre zone c’è bisogno appunto di rinnovare l’obbligo di anno in anno. 
Riteniamo segnalare e apprezzare, in ogni caso, gli Enti pubblici che, venendo incontro alle aspettative degli automobilisti più coscienziosi (che sono già andati dal gommista!), hanno emanato in tempo l’ordinanza. Facendo riferimento alla data odierna e a quanto riportato sul sito internet http://www.pneumaticisottocontrollo.it/ordinanze.html, possiamo dire che le Province e i Comuni più "puntuali" sono i seguenti:
  • Como
  • Torino
  • Novara
  • Alessandria
  • Lecco
  • Sondrio
  • Bolzano
  • Belluno
  • Cremona
  • Modena
  • Pavullo
  • Sestola
  • Castellina
  • Ancona
  • Fabriano
  • L’Aquila
  • Bologna
  • Monte S. Pietro
  • San Leo

lunedì 21 novembre 2011

Gomme invernali e catene? Obblighi a macchia di leopardo

SCATTANO LE ORDINANZE. I controlli sulla A4 iniziano lunedì ed è corsa all'acquisto per evitare multe: un caos normativo. Lungo le strade provinciali solo quando nevica o c'è ghiaccio e soltanto in 48 Comuni. In autostrada sempre, ma solo nei tratti Sirmione - Brescia Est e Padova Est - Venezia

mercoledì 9 novembre 2011

Requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi di cui all'articolo 116 - (Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Art. 120 
(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)
 
Requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi
di cui all'articolo 116
 
 
        1. Non possono conseguire la patente di guida, il certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione  previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 , le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990  per tutta la durata dei predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma .
        2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 75, comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 , se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1  del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori. La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati al primo periodo del medesimo comma 1 .
        3. La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni.
        4. Avverso i provvedimenti di diniego di cui al comma 1 e i provvedimenti di cui al comma 2 è ammesso il ricorso al Ministro dell'interno il quale decide, entro sessanta giorni, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
        5. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalità necessarie per l'adeguamento del collegamento telematico tra il sistema informativo del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale e quello del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, in modo da consentire la trasmissione delle informazioni necessarie ad impedire il rilascio dei titoli abilitativi di cui al comma 1 e l'acquisizione dei dati relativi alla revoca dei suddetti titoli intervenuta ai sensi del comma 2 .
        6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3, provvede al rilascio dei titoli abilitativi di cui all'articolo 116 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 3.000,00 (7).
 
* * * * * * * * * *
 
VERSIONE IN VIGORE DAL 19.1.2013
per effetto del decreto legislativo 18.4.2011 n. 59
 
 
Art. 120 
(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)
 
Requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi
di cui all'articolo 116
 
 
        1. Non possono conseguire la patente di guida, i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione  previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 , le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990  per tutta la durata dei predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma .
        2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 75, comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 , se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1  del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida . La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati al primo periodo del medesimo comma 1 .
        3. La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni.
        4. Avverso i provvedimenti di diniego di cui al comma 1 e i provvedimenti di cui al comma 2 è ammesso il ricorso al Ministro dell'interno il quale decide, entro sessanta giorni, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
        5. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalità necessarie per l'adeguamento del collegamento telematico tra il sistema informativo del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale e quello del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, in modo da consentire la trasmissione delle informazioni necessarie ad impedire il rilascio dei titoli abilitativi di cui al comma 1 e l'acquisizione dei dati relativi alla revoca dei suddetti titoli intervenuta ai sensi del comma 2 .
        6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3, provvede al rilascio dei titoli abilitativi di cui all'articolo 116 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 3.000,00 (7).
 

Sospensione patente nel giudizio di patteggiamento per guida in stato di ebbrezza - SENTENZA CORTE CASSAZIONE 26 ottobre 2011, n. 38806

SENTENZA CORTE CASSAZIONE
26 ottobre 2011, n. 38806
 
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Presidente:
Francesco MARZANO
Consigliere:
Giacomo FOTI, Felicetta MARINELLI, Rocco Marco BLAIOTTA
Rel. Consigliere:
Luisa BIANCHI
ha pronunciato la seguente
Sentenza
 
Ritenuto in fatto
        1. Con sentenza del 16 novembre 2010 il Tribunale di Pistoia, sez. di Monsummano Terme, ha applicato a A. A. la pena dal medesimo concordata con il pubblico ministero per il reato di cui all'articolo 186 del codice della strada, per essersi posto alla guida di una autovettura in condizioni di ebbrezza alcolica con un tasso alcolemico di 1,12 al primo accertamento e 1,17 al secondo. Il fatto è stato commesso il 24 dicembre del 2008.
        2. Nei confronti di questa sentenza ha presentato ricorso per cassazione l'imputato deducendo violazione di legge e difetto di motivazione per quanto riguarda la determinazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che il giudice ha fissato in mesi otto. Lamenta I'assoluto difetto di motivazione al riguardo nonostante l'entità della sanzione sia assai consistente, essendo la previsione legislativa per l'ipotesi in considerazione quella da un minimo di sei mesi ad un massimo di un anno. Si richiama alla giurisprudenza di questa corte secondo cui è necessaria la motivazione quando la durata della sospensione della patente non coincide con il limite temporale minimo o non è fissata in misura assai prossimo a quello.
        Nel presente caso, la violazione commessa e l'entità del danno apportato non dovevano ritenersi particolarmente gravi dal momento che il A. A. è stato fermato in seguito ad un normale controllo e non in seguito ad un incidente stradale e che egli a seguito della sospensione della patente da parte del prefetto è stato sottoposto a visita medica di revisione ed è stato giudicato idoneo per la patente di guida normale di categoria D. Fa ancora presente che egli aveva formulato una prima richiesta di patteggiamento indicando una pena inferiore a quella poi concordata e che su tale proposta il pubblico ministero non aveva prestato il consenso osservando che la pena era stata fissata in misura troppo bassa, ma senza formulare rilievo circa la misura della sospensione della patente di guida che egli aveva chiesto fosse fissato nella misura minima prevista.
 
Considerato in diritto
        1. II ricorso non merita accoglimento.
        Come ricordato dallo stesso ricorrente, la giurisprudenza di questa Corte ritiene necessaria un'apposita motivazione nei confronti del provvedimento con il quale si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida nel contesto di una sentenza di patteggiamento, soltanto quando il giudice si allontani considerevolmente ai minimi di tale. Nella specie non è questa la situazione verificatasi, atteso che, a fronte di una forbice della sanzione da sei mesi ad un anno, il giudice ha determinato la concreta misura della sanzione amministrativa in otto mesi. Può ancora osservarsi che la circostanza dedotta dal ricorrente, secondo cui il pubblico ministero non si era opposto espressamente alla misura della sospensione della patente da lui proposta nel minimo, è argomento che non giova al ricorrente, in quanto è noto che il pubblico ministero non è tenuto a formulare il proprio parere sulla sospensione della patente, che non entra a far parte del "patto" e dunque il suo silenzio non può essere considerato come un implicito consenso.
        3. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato e da ciò deriva l'onere per il ricorrente delle spese del procedimento.
 
Per questi motivi
        Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
        Così deciso l'11.10.2011.
 
Il Presidente: MARZANO
Il Consigliere estensore: BIANCHI
 
        Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2011.
 
Il Funzionario Giudiziario: TIBERIO