lunedì 19 dicembre 2011

Tutor: violazioni multiple e competenza del giudice di pace Cassazione civile , sez. II, ordinanza 15.11.2011 n° 23881 (Manuela Rinaldi)

In ipotesi di violazioni multiple, di competenza di giudici di pace diversi, perché commesse in luoghi diversi, ciascuno dei quali rientranti nella competenza di diversi uffici, il giudice di pace investito dell’opposizione avverso tutti i verbali in questione, in relazione a ciascuno dei quali sussiste la propria incompetenza territoriale, deve emettere sentenza convocando le parti e non già un decreto di inammissibilità inaudita altera parte.
Così la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 15 novembre 2011, n. 23881.
La decisione in commento esclude che il giudice possa dichiarare (rectius attestare) la propria incompetenza territoriale mediante decreto di inammisibilità (inaudita altera parte), piuttosto che con una sentenza, e comunque dopo aver convocato le parti.
Secondo quanto precisato dai giudici di legittimità nella sentenza de qua il decreto di inammissibilità viene ad applicarsi solamente nella ipotesi di tardività della impugnazione ex articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e non anche nel caso di incompetenza territoriale.
Il casus decisus
Il trasgressore aveva impugnato l’ordinanza dell’ufficio del giudice di pace di Pistoia, il quale aveva dichiarato inammissibile il ricorso in opposizione dallo stesso presentato, avverso differenti verbali della polizia stradale per violazioni accertate tramite sistema tutor rilevatore di velocità.
Il ricorrente precisava di aver adito il giudice di Pistoia in quanto la propria residenza era in un Comune rientrante nella competenza territoriale del giudice in oggetto.
Il giudice adito, però, dichiarava la propria incompetenza a conoscere del ricorso, in quanto “ il rimedio previsto dall’art. 204 – bis del codice della strada debba essere azionato separatamente per ogni verbale; rilevato, altresì, che le violazioni di cui agli impugnati verbali sono state commesse in località diverse tra di loro e tutte al di fuori della competenza territoriale del giudice adito”.
Avverso tale decisione veniva proposto ricorso per cassazione per “nullità del procedimento per violazione dell’articolo 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689, poiché il giudice non avrebbe potuto dichiarare l’inammissibilità del ricorso, effettuando la sola statuizione sulla competenza, senza instaurazione preventiva del contraddittorio, e, quindi, in violazione dell’articolo 23 sopra citato”.
Secondo quanto precisato dai giudici di legittimità, investiti della questione, il giudice di pace col suo provvedimento d'inammissibilità ai sensi dell'articolo 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689, ha adottato un provvedimento non previsto da tale norma, nel quale sostanzialmente si afferma che in ipotesi di violazioni multiple, di competenza dei giudici di pace diversi perché commesse in luoghi diversi, ciascuno dei quali rientranti nella competenza di diversi uffici del giudice di pace, il giudice di pace investito dell'opposizione avverso tutti i verbali in questione, in relazione a ciascuno dei quali sussiste la propria incompetenza territoriale, può adottare la statuizione di inammissibilità, prevista, invece, dal primo comma dell'articolo 23 della legge 689/81, soltanto per l'ipotesi di tardività dell'impugnazione".
La citata norma, dovendosi ritenere di stretta interpretazione, risulta applicabile solamente nelle ipotesi dalla stessa considerate.
Ad avviso della Corte, inoltre, la specialità della norma deriva proprio dalla possibilità di pronunciare un provvedimento senza la preventiva instaurazione del contradditorio e per ipotesi nelle quali si tratta di accertare soltanto il rispetto o meno di un termine.
sulla base delle considerazioni sopra esposte può affermarsi che il giudice di pace (di rinvio) non dovrà prendere in carico opposizioni a sanzioni che non erano (e non sono) di propria competenza territoriale, bensì dovrà pronunciare con sentenza anzichè emettere (come nel caso di specie fece il giudice di pace di Pistoia) un decreto di inammissibilità del ricorso.
La Corte accoglie il ricorso presentato dall’automobilista e cassa con rinvio l’impugnata sentenza.
(Altalex, 14 dicembre 2011. Nota di Manuela Rinaldi)

Guida in stato di ebbrezza, presunzione “iuris et de iure” Cassazione penale , sez. IV, sentenza 26.10.2011 n° 38793

Il parametro di riferimento per valutare lo stato di ebbrezza non è rappresentato dalla quantità di alcol assunta, bensì da quella assorbita dal sangue, misurata in grammi per litro. Si tratta di una presunzione “iuris et de iure”, che porta a ritenere il soggetto in stato di ebbrezza ogniqualvolta venga accertato il superamento della soglia di alcolemia massima consentita, senza possibilità da parte del conducente di discolparsi fornendo una prova contraria circa le sue reali condizioni psicofisiche e la sua idoneità alla guida. (1)
(*) Riferimenti normativi: art. 186, D.lgs. n. 285/1992.
(1) Sull'argomento vedi anche l'ebook "Guida in stato d'ebbrezza" di Manuela Rinaldi.
(Fonte: Massimario.it - 43/2011. Cfr. nota di Alessandro Ferretti)

Offerta incongrua? Compagnia rischia l'invio della sentenza di condanna all'Isvap Giudice di Pace Livorno, sentenza 06.10.2011 n° 1190 (Magda Villani)

Esiste una norma molto importante per le vittime di sinistri stradali, ma che raramente viene applicato: l’art. 148, comma 10 del Codice delle assicurazioni (D.Lgs. 209/2005).
La disposizione in esame recita: “In caso di sentenza a favore del danneggiato, quando la somma offerta ai sensi dei commi 1 e 2 (cioè nella fase stragiudiziale) sia inferiore alla metà di quella liquidata, al netto di eventuale rivalutazione ed interessi, il giudice trasmette, contestualmente al deposito in cancelleria , copia della sentenza all’Isvap per gli accertamenti relativi all’osservanza delle disposizioni del presente capo…"
Nel dispositivo della sentenza in oggetto il G.d.p di Livorno, accogliendo la richiesta di parte attrice, ordinava alla cancelleria di trasmettere copia della sentenza all’ISVAP ai sensi del sopra citato articolo.
La sentenza de quo decideva una causa relativa a risarcimento danni a seguito di sinistro stradale, dove attrice, in luogo della danneggiata, agiva la carrozzeria cessionaria del credito risarcitorio.
Tutte le eccezioni pretestuosamente sollevate dalla Compagnia, venivano respinte dal G.d.p che, accogliendo totalmente la domanda della ditta attrice e facendo proprio l’orientamento della Suprema corte di cassazione di cui all’ordinanza del 11095/2009,
1. Dichiarava la piena legittimazione attiva in capo al cessionario sulla premessa che il credito risarcitorio sorge nel momento in cui si verifica la lesione della sfera giuridica del danneggiato e che non può considerarsi alla stregua di una mera aspettativa, né tanto meno di un diritto di credito futuro, atteso che il diritto al risarcimento del danno è maturato in favore del danneggiato al momento del fatto illecito, divenendo per questo solo, un diritto patrimoniale attuale e disponibile;
2. Respingeva l’eccezione relativa alle modalità di comunicazione della cessione, statuendo che la comunicazione non deve avvenire nelle forme proprie del codice civile e che comunque può avvenire anche con la notificazione dell’atto di citazione o addirittura durante il giudizio stesso integrando in tale ipotesi una successione a titolo particolare nel diritto controverso;
3. Riconosceva alla ditta riparatrice anche il diritto al rimborso del fermo tecnico, rilevando trattarsi di un tipo di pregiudizio che può essere liquidato in via equitativa anche senza la necessità di una prova specifica dello stesso, giacché ciò che rileva ai fini della liquidazione è il semplice fatto che il proprietario sia stato privato dell’utilizzo del mezzo per un determinato periodo di tempo e ciò anche a prescindere dall’uso effettivo a cui esso era destinato;
4. Disponeva la trasmissione di copia della sentenza all’ISVAP, ai sensi dell’art. 148, 10° comma, D.lgs 209/2005, in quanto nella fase stragiudiziale la compagnia si era limitata ad effettuare un offerta incongrua è cioè meno di un terzo dell’importo stimato dal CTU in corso di causa.
L’importanza di tale ultima disposizione e della sua auspicabile applicazione generalizzata da parte dei giudici, sollecitata da attenti avvocati, risiede nella gravità delle sanzioni che l’Istituto di vigilanza applica in tali casi.
Questo, se non produce un effetto immediato nel patrimonio del singolo danneggiato, costituisce un buon deterrente per invogliare le compagnie a formulare offerte congrue nella fase stragiudiziale.
La sua applicazione generalizzata, a lungo termine, sortirebbe effetti positivi per tutti i danneggiati da sinistri stradali, in quanto sicuramente idonea ad influenzare la politica assicurativa di liquidare, nella fase stragiudiziale, somme palesemente incongrue, posto che le sanzioni che l’Istituto di vigilanza applica in tali ipotesi spesso sono molto più alte degli importi che la compagnia avrebbe dovuto pagare al danneggiato e crescono in misura proporzionale alla tipologia di sinistro e al ritardo nei pagamenti ,partendo da un minimo di 300,00 euro fino ad un massimo di 60.000,00 (art. 315, D.Lgs. 209/2005).
E’ auspicabile, dunque, che tutti gli avvocati che si occupano di infortunistica stradale richiedano nelle conclusioni dei propri atti l’ applicazione di tale articolo.
(Altalex, 28 novembre 2011. Nota di Magda Villani)

venerdì 16 dicembre 2011

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 20 dicembre 2006, n. 2006/126/CE (G.U.C.E. n. L403 del 30.12.2006)

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
20 dicembre 2006, n. 2006/126/CE
(G.U.C.E. n. L403 del 30.12.2006)
 
 


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni
►B
DIRETTIVA 2006/126/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 20 dicembre 2006
concernente la patente di guida (Rifusione)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(GU L 403 del 30.12.2006, pag. 18)

►M1
Direttiva 2009/113/CE della Commissione del 25 agosto 2009
L 223
31
26.8.2009 Rettificato da:
►C1
Rettifica, GU L 291 del 7.11.2009, pag. 43 (2006/126/CE) 2006L0126 — IT — 26.08.2009 — 001.002 — 1

martedì 13 dicembre 2011

Roma, 30 novembre 2011 - Attivazione collegamenti in modalità VPN

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale per la motorizzazione
Divisione 7 - Centro Elaborazione Dati
 
 
Prot. n. 33826
Roma, 30 novembre 2011
 
OGGETTO:
Attivazione collegamenti in modalità VPN
        Si rende noto che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha attivato, di recente, una nuova modalità di connessione ai servizi della Motorizzazione basata sull'uso di un collegamento internet sicuro di tipo VPN.
        Sono state predisposte, in particolare, due modalità di collegamento:
1.
VPN Client to Site, destinata ad utenti di piccole dimensioni, che consente a singoli utenti di collegarsi alla rete del Ministero tramite credenziali personalizzate;
2.
VPN Site to Site, riservata ad organizzazioni medio grandi che hanno o desiderano stabilire connessioni tra la loro rete e quella del Ministero.
        Le due modalità di collegamento consentono l'accesso ai servizi del Ministero tramite connessione internet utilizzando:
-
per la modalità VPN Client to Site un client di connessione Cisco-VPN
-
per la modalità VPN Site to Site un terminatore di connessione VPN (ad esempio un Firewall).
        Si fa presente inoltre che tutti gli utenti che attualmente si collegano attraverso connessioni ISDN dovranno passare a questa nuova tipologia di accesso, utilizzando la modalità VPN Client to Site, secondo il calendario riportato in allegato alla presente. Sul sito www.ilportaledellautomobilista.it, nell'area riservata di ciascun utente professionale, saranno disponibili il "Manuale di Installazione Cisco VPN", contenente le modalità di configurazione e di attivazione del client, ed il software per l'installazione del client VPN. Gli utenti dei sistema informatico della Motorizzazione (SIMOT), non ancora registrati sul predetto sito, possono farlo utilizzando l'apposita funzione di registrazione del portale e le credenziali di accesso (username e password) al SIMOT.
        Gli utenti che attualmente si collegano attraverso poli concentratori o CDN, verranno informati prossimamente sulle modalità di migrazione alla modalità VPN.
        I nuovi utenti che vorranno collegarsi in modalità VPN dovranno presentare apposita richiesta al CED della Motorizzazione, allegando il modulo presente sul predetto sito ed inviandola ai numeri di fax ivi indicati. I nuovi utenti, una volta accreditati sul sistema informatico della Motorizzazione (SIMOT), avendo ricevuto username e password, potranno registarsi sul portale www.ilportaledellautomobilista.it e scaricare la documentazione ed il software necessario per il client VPN. Successivamente, verrà inviata loro, tramite e-mail, una userid e relativa password per l'uso della VPN che dovrà essere cambiata al primo accesso.
        Ogni ulteriore richiesta di chiarimenti e/o assistenza potrà essere avanzata al servizio di help desk del Ministero al numero 0641739929.
 
        IL DIRETTORE DEL CED
        dott. ing. Alessandro Calchetti
 
 
Allegato alla circolare 30.11.2011 prot. n. 33826
 
Calendario per l'attivazione della modalità di connessione VPN
per gli utenti del Sistema Informativo della Motorizzazione
già collegati attraverso linee ISDN
 
        Si rende noto che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pianificato l'attività di migrazione dei collegamenti Isdn verso la modalità VPN secondo il seguente calendario:
 
Categoria Utenti
A partire dal
ASL
12 dicembre 2011
Province
12 dicembre 2011
Case costruttrici
1 gennaio 2012
Privati
1 gennaio 2012
Software house
1 gennaio 2012
Agenzie
1 febbraio 2012
Comuni
1 marzo 2012
Importatori
1 marzo 2012
Allestitori
1 marzo 2012
Consorzi o utenti collegati tramite Consorzi
1 aprile 2012
Organizzazioni con più di 1 postazione di lavoro
1 aprile 2012
        Le informazioni e la documentazione sugli aspetti operativi della migrazione sono disponibili sul sito www.ilportaledellautomobilista.it nell'area riservata di ciascun utente professionale registrato. Gli utenti del sistema informatico della Motorizzazione (SIMOT), non ancora registrati sul predetto sito, possono registrarsi utilizzando l'apposita funzione del portale e le credenziali di accesso al SIMOT (username e password).
        Ogni richiesta di chiarimenti e/o assistenza potrà essere avanzata al servizio di help desk del Ministero al numero 0641739929.

lunedì 12 dicembre 2011

Esenzione tasse per auto e moto storiche: non serve iscrizione ASI o FMI

Per fruire dell'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per gli autoveicoli e i motoveicoli di "particolare interesse storico e collezionistico" non viene espressamente richiesta l’iscrizione del veicolo nei registri ASI (Automobilclub Storico Italiano) e FIM (Federazione Motociclistica Italiana).
Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 29 novembre 2011, n. 112.
Il provvedimento spiega infatti che i dettami dell’articolo 60, comma 4, del Codice dalla Strada secondo cui "rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l’iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI" non esplicano effetti in ordine alla individuazione, sotto il profilo fiscale, dei veicoli di "particolare interesse storico e collezionistico" disciplinati dall’articolo 63, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342.
Ciò -continua sempre l'Agenzia delle Entrate- trova infatti conferma anche nella sentenza della Corte Costituzionale del 23 dicembre 2005, n. 455 che in relazione all’articolo 60, comma 4, del Codice della Strada, afferma che tale "disposizione individua i veicoli di interesse storico collezionistico al solo fine di regolarne la circolazione stradale (…) e non può estendersi al diverso ambito settoriale dell’esenzione dalla tassa automobilistica sia perché tale esenzione trova una compiuta e specifica disciplina nel citato articolo 63, sia perché la norma agevolativa fa riferimento ai veicoli di “particolare” interesse storico e collezionistico non a quelli di mero interesse storico e collezionistico".
Ad ASI e FMI è rimessa dunque solo l'individuazione dei requisiti soggettivi e oggettivi necessari a qualificare un veicolo "di interesse storico collezionistico".
L'Agenzia delle Entrate ritiene dunque che possano beneficiare del regime agevolativo i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico ultraventennali di proprietà di soggetti, associati o meno all’ASI o alla FMI, se compresi nelle determinazioni annuali predisposte da tali enti, in base alle caratteristiche precisate dal comma 2, lettere a), b), c) del citato articolo 63 (veicoli costruiti per le competizioni; veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre; veicoli che pur non appartenendo alle predette categorie rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume).
(Altalex, 30 novembre 2011)

Si alle tabelle per il risarcimento del danno se quest'ultimo è personalizzato

Per la liquidazione del danno derivante da incidente stradale il giudice può fare riferimento alle Tabelle in uso nei tribunali, purché proceda alla necessaria personalizzazione del danno medesimo. Lo ha stabilito la Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione con l'ordinanza 23 novembre 2011, n. 24748.
A seguito di un incidente stradale, una donna si vedeva liquidare il risarimento del danno in misura inferiore rispetto alle proprie aspettative posto che, sia i giudici di primo che di secondo grado, riconoscevano un concorso di colpa della danneggiata nella causazione del sinistro.
Con il ricorso per Cassazione l’automobilista contesta la liquidazione del danno per insufficienza delle tabelle utilizzate, a suo dire nemmeno aggiornate. A tale censura risponde il giudice di legittimità sostenendo che le tabelle dei vari tribunali costituiscono soltanto un parametro per la liquidazione equitativa, che deve essere operata con adeguata personalizzazione. Secondo il Collegio, pertanto, non si avrebbe «un diritto soggettivo all’applicazione dell’una o dell’altra», dovendo comunque passare la liquidazione per il necessario adeguamento, ad opera del giudice, al caso concreto.
Rimane fermo l'obbligo, in capo al danneggiato, di indicare in maniera analitica gli specifici elementi di prova dai quali far emergere che l'importo della liquidazione sia inidoneo (situazione che nella specie non si è, peraltro, verificata).
(Altalex, 12 dicembre 2011. Nota di Simone Marani)

Infrazioni stradali, preavviso di fermo amministrativo, opposizione, giudice di pace

L'opposizione al preavviso di fermo amministrativo è rivolta contro un atto autonomamente impugnabile, in ogni caso funzionale a portare a conoscenza dell'obbligato una determinata pretesa dell'Amministrazione, rispetto alla quale sorge, ex art. 100 cod. proc. civ., l'interesse alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa.
La giurisdizione su controversie relative al fermo amministrativo di cui all'art. 69, sesto comma, del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 spetta al giudice al quale è attribuita la cognizione della controversia sul diritto che da detto fermo è cautelato, giacché sussiste uno stretto collegamento tra siffatta misura cautelare ed il diritto per la cui provvisoria tutela essa è concessa. Se ne inferisce, dunque, che anche il rito applicabile all'opposizione suddetta segue il rito previsto per la tutela sostanziale sottesa all'opposizione stessa.
(*) Riferimenti normativi: art. 204 bis, C.d.S.; L. n. 689/1981.
(Fonte: Massimario.it - 42/2011. Cfr. nota di Alessandro Ferretti)

lunedì 5 dicembre 2011

Dossi artificiali: responsabilità civile e penale di chi effettua errata collocazione Ministero dei trasporti, parere 26.10.2011 n° 5274

I dossi artificiali di rallentamento non possono essere posizionati lungo le corsie preferenziali.
E' quanto chiarisce il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il parere 26 ottobre 2011, n. 5274 con il quale viene chiarito che il loro uso è consentito solo su strade residenziali, in parchi pubblici e privati e nei residences ed è invece vietato "su strade che costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli normalmente impiegati per i servizi di soccorso e di pronto intervento".
Inoltre, sottolinea il Ministero, il loro permanere in opera in luoghi non consentiti, in caso di incidenti riconducibili alla loro collocazione può dar luogo a responsabilità civile e penale in capo a chi ne ha disposto la collocazione o a chi non ne ha disposto la rimozione.

Ritiro della patente per ebbrezza durante reperibilità: no al licenziamento Cassazione civile , sez. VI, sentenza 07.11.2011 n° 23063 (Alessandro Ferretti)

Il licenziamento con preavviso è sanzione sproporzionata per il lavoratore che, in seguito al ritiro della patente di guida a causa di stato di ebrezza, non possa svolgere il turno settimanale di reperibilità per interventi urgenti al di fuori dell’orario di lavoro.
E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la ordinanza 7 novembre 2011, n. 23063  in merito alle precedenti decisioni del giudice di prime cure e del successivo giudizio di appello.
Nel caso di specie il lavoratore veniva licenziato dal datore di lavoro per il riflesso automatico che la sua condotta aveva avuto sul vincolo fiduciario a fondamento del rapporto di lavoro. Respinge la validità di questa scelta la Corte di Appello che nel suo giudizio, condividendo l’operato del giudice di primo grado, rileva che l’essere inserito nel turno di reperibilità non può essere equiparato all’essere in servizio effettivo e nell’espletamento delle mansioni lavorative. Inoltre, nella notte in cui il lavoratore non aveva potuto svolgere il proprio turno di reperibilità, nessuna chiamata veniva effettuata.
 Da ciò il venire meno del riflesso automatico sul vincolo fiduciario, automatismo che tuttavia non poteva verificarsi senza la valutazione delle circostanze e delle modalità concrete del fatto e del suo contesto. Al riguardo, i giudici del Palazzaccio sottolineano che, pur essendo il fatto in sé oggettivamente grave, non era tale da giustificare la sanzione inflitta soprattutto attraverso una comparazione con fattispecie simili ed alle conseguenti sanzioni.
Si legge nella sentenza  che in base al CCNL era prevista una sanzione meno affittiva per un comportamento sicuramente più grave – sanzione conservativa per manifesta ubriachezza durante l’orario di lavoro – con la conseguente sproporzione della sanzione inflitta nel caso concreto.
Gli ermellini, infine, evidenziano il corretto iter argomentativo adottato dalla Corte d'appello a sostegno delle sue conclusioni e, conseguentemente, la decisione di rigettare il ricorso, condannando il ricorrente alle spese di giudizio.
(Altalex, 1° dicembre 2011. Nota di Alessandro Ferretti)