martedì 30 ottobre 2012

Nuove procedure telematiche per il rilascio della ricevuta sostitutiva


 


MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI


DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE

ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Direzione generale per la motorizzazione

Divisione 5



Prot. n. 27520

Roma, 11 ottobre 2012










OGGETTO:



Circolare prot. n. 13546 del 16 maggio 2012 - Nuove procedure telematiche per il rilascio della ricevuta sostitutiva prevista dall’art. 7 della legge 8 agosto 1991, n. 264 - Ulteriori chiarimenti.



        Facendo seguito alla circolare prot. n. 19979 del 12 luglio 2012, concernente l’oggetto, e proseguendo nell’attività di monitoraggio sul corretto funzionamento delle nuove procedure informatizzate per il rilascio delle ricevute sostitutive, si ravvisa l’opportunità di fornire i seguenti ulteriori chiarimenti.

        Anzitutto va ribadito che sono legittimati al rilascio della ricevuta:











1.



tutte le Autoscuole, solo per lo svolgimento delle attività che risultano assoggettate al regime della legge n. 264/1991 (es. duplicato patente di guida);


2.



tutti gli Studi di consulenza automobilistica, compresi quelli non abilitati allo STA o ad altre procedure semplificate.


        Ciò posto, si fa notare che il previgente art. 7, comma 1, della legge n. 264/1991 così disponeva: “L’impresa o la società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, quando il documento di circolazione … o il documento di abilitazione alla guida venga ad esse consegnato per gli adempimenti di competenza, rilasciano all’interessato una ricevuta…”.

        In conseguenza della modifica introdotta dall’art. 10, comma 2, legge n. 120/2010, il vigente art. 7, comma 1, della legge n. 264/1991 ora così dispone: “L’impresa o la società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto procede al ritiro del documento di circolazione … o del documento di abilitazione alla guida per gli adempimenti di competenza e rilascia all’interessato una ricevuta…”.

        Dal tenore letterale della norma vigente si desume quindi che:











1.



fermi restando i casi in cui il documento di circolazione o di guida debba necessariamente essere consegnato od esibito all’UMC (ad esempio, l’art. 137 c.d.s. dispone che il permesso internazionale di guida sia rilasciato previa esibizione della patente di guida) spetta al consulente automobilistico (o al titolare dell’Autoscuola) valutare, al fine di porre in essere gli adempimenti di propria competenza,se e quando procedere al ritiro del documento di circolazione o di guida;


2.



pertanto, il ritiro del documento di circolazione o di guida può ora essere effettuato (con conseguente obbligo di rilascio della relativa ricevuta sostitutiva) anche nel caso in cui gli adempimenti da svolgere siano riferiti ad operazioni di motorizzazione semplificate (es.STA, ciclomotori).


        Di conseguenza, in presenza di motivate ragioni, quali ad es. un passaggio di proprietà non perfezionato a seguito di rinuncia dell’acquirente, il consulente automobilistico (o il titolare dell’Autoscuola) è tenuto a richiedere al competente UMC di consentire l’annullamento della ricevuta sostitutiva emessa per evitare che il soggetto, a nome del quale è stata emessa, possa circolare indebitamente su strada. Al riguardo, si fa presente che:











1.



la richiesta di annullamento deve essere presentata all’UMC entro il 25° giorno di validità della ricevuta sostitutiva;


2.



allo scadere del termine di validità della ricevuta, se lo Studio di consulenza non ha concluso gli adempimenti per i quali la ricevuta stessa è stata rilasciata, l’utente può rivolgersi direttamente al competente UMC per l’espletamento dell’operazione di motorizzazione; laddove l’operazione non possa essere espletata in tempo reale, l’UMC provvederà a rilasciare l’estratto del documento di circolazione o di guida (art. 92 c.d.s.) (5) che sostituisce a tutti gli effetti (quindi anche al fine della circolazione su strada) l’originale del documento per la durata di 60 giorni.


        In tema di annullamento delle ricevute sostitutive, appare utile ribadire ancora una volta che:























1.



come già evidenziato con circolare prot. n. 19979 del 12 luglio 2012, pur compatibilmente con il carico operativo di ciascun UMC, è auspicabile che le richieste di annullamento vengano evase entro un massimo di 5 giorni lavorativi;


2.



la verifica da parte degli UMC in ordine alla sussistenza di giustificati e documentati motivi ha il solo scopo di inibire la possibilità che taluni operatori possano illegittimamente conseguire l’effetto di reiterare o rinnovare le ricevute sostitutive, essendo ciò espressamente vietato dell’art. 92, comma 2, ult. cpv., c.d.s.; detta verifica, viceversa non può e non deve concretizzarsi in una forma di controllo sull’esercizio dell’attività di consulenza, cui è istituzionalmente preposta la Provincia; pertanto, laddove sussistano dubbi circa la regolarità di quanto compiuto dall’operatore professionale, l’UMC deve limitarsi a darne notizia alla Amministrazione provinciale per gli accertamenti e le eventuali sanzioni del caso;


3.



per le medesime ragioni di cui al precedente punto 2, ai fini dell’annullamento della ricevuta sostitutiva non è richiesto la consegna all’UMC dell’originale della stessa;


4.



l’annullamento delle ricevute sostitutive non si sostanzia in operazioni di motorizzazione e,conseguentemente, non può ritenersi assoggettate al regime tariffario di cui alla legge n.870/1986; pertanto, non può essere richiesto il pagamento dei diritti di cui alla richiamata legge;


5.



le procedure telematiche predisposte per consentire il rilascio delle ricevute sostitutive perseguono esclusivamente finalità di pubblico interesse; infatti, le informazioni comunicate dagli operatori professionali in sede di compilazione delle ricevute sostitutive, implementando la banca dati di questa Direzione Generale, costituiscono l’ulteriore strumento attraverso il quale gli organi di polizia sono posti in grado di effettuare più stringenti controlli sia sulla regolarità della circolazione dei veicoli sia sulla regolarità delle attività svolte dagli Studi di consulenza automobilistica e dalle Autoscuole. Ne consegue quindi che l’annullamento delle ricevute sostitutive rileva, al pari del rilascio delle ricevute sostitutive, al fine di un corretto aggiornamento della banca dati dell’Amministrazione.


        Pertanto, sotto l’aspetto strettamente giuridico, le richieste di annullamento non costituiscono istanze tese all’ottenimento di un provvedimento, bensì mere comunicazioni di informazioni che, in quanto tali, non soggiacciono ad imposta di bollo.

        Rileva, infine, esaminare alcuni casi particolari:





1.


Permessi internazionali di guida


        Come già ricordato, a norma dell’art. 137, comma 2, c.d.s., il permesso internazionale di guida deve essere rilasciato previa esibizione della patente di guida. Al riguardo, con circolare prot. n. 23568 del 4 settembre 2012, è stato disposto, a modifica di previgenti disposizioni, che l’esibizione in originale della patente di guida debba avvenire solo al momento del rilascio del permesso internazionale e non anche in occasione della presentazione della richiesta (per la quale è sufficiente produrre copia in carta semplice della patente stessa).

        Pertanto, l’operatore professionale sarà tenuto al rilascio della ricevuta sostitutiva della patente di guida nazionale al fine della esibizione di quest’ultima al competente UMC in sede di presa in consegna del permesso internazionale di guida.





2.


Rettifica delle carte di circolazione


        Con circolare n. A22 del 14 luglio 2000  è stato disposto che gli UMC possono dar luogo a rettifica della carta di circolazione in tutti i casi in cui si sia incorsi in meri errori di digitazione dei dati anagrafici relativi al medesimo soggetto intestatario del documento, indipendentemente dal fatto che il veicolo sia stato o meno iscritto nel pubblico registro automobilistico. Rientrano in questa ipotesi lo scambio di vocali (es. Rosso anziché Rossi) e l’errore di cifre della data di nascita (es. 08.03.1956 anziché 18.03.1956), nonché ogni altro errore di analoga entità.

        Al riguardo, con la predetta circolare è stato disposto che la rettifica in parola debba essere effettuata attraverso la correzione manuale dei dati errati, convalidata a mezzo di apposizione del timbro dell’Ufficio e della firma del funzionario che vi ha provveduto, con indicazione della relativa data; contestualmente, inoltre, l’UMC deve inserire i dati rettificati nel sistema informativo e darne apposita comunicazione al P.R.A..

        Tale procedura appare evidentemente del tutto obsoleta ed inadeguata, anche perché non aderente al mutato contesto normativo, essendo la carta di circolazione oggetto di disciplina comunitaria, e contraria ai criteri di economicità dell’azione amministrativa.

        Si dispone, pertanto, che le rettifiche in parola siano effettuate a mezzo di ristampa della carta di circolazione.

        Resta fermo invece che, trattandosi di mera rettifica dei dati anagrafici, l’UMC non deve adottare alcun provvedimento amministrativo, e pertanto nessun versamento di imposta di bollo è dovuto, sia per l’atto di rettifica (ristampa della carta di circolazione) sia per la richiesta di correzione dei dati errati; viceversa, per quanto concerne i diritti previsti dalla legge n. 870/86, occorre continuare a distinguere due diverse ipotesi:












-



se l’errore materiale è riferibile allo stesso intestatario della carta di circolazione ovvero ad uno Studio di consulenza automobilistica (o ad altro soggetto delegato) che ha curato la presentazione della pratica di immatricolazione od il rilascio della carta di circolazione errata, è comunque dovuto il pagamento della tariffa di € 9,00 da versare sul c/c postale 9001;



-



viceversa, se l’inesatta trascrizione dei dati anagrafici sulla carta di circolazione deriva da un errore materiale dell’UMC, la rettifica deve essere effettuata senza oneri a carico dell’utente.


        La carta di circolazione errata deve essere riconsegnata all’UMC (che provvede alla sua distruzione) al momento del rilascio della ristampa della carta stessa, sulla quale sono state apportate le rettifiche necessarie; a tal fine, pertanto, l’operatore professionale è tenuto a rilasciare la ricevuta di consegna del documento da restituire.





3.



Operazioni di motorizzazione relative a veicoli non presenti in banca dati.


        Sebbene si tratti di una casistica del tutto residuale, può accadere che uno Studio di consulenza si trovi nella impossibilità di rilasciare la ricevuta sostitutiva di un documento di circolazione poiché relativo ad un veicolo non censito in banca dati.

        In tal caso, l’UMC è tenuto ad implementare i dati d’archivio, su segnalazione dello Studio di consulenza interessato, da compilare in carta semplice e senza corresponsione di alcuna tariffa, alla quale deve essere allegata copia conforme all’originale della carta di circolazione. La conformità della copia all’originale può essere attestata dallo stesso soggetto intestatario del documento di circolazione (ovvero dal soggetto a nome del quale dovrà essere rilasciata la ricevuta sostitutiva) o dallo stesso Studio di consulenza che effettua la segnalazione, ai sensi degli artt. 19 e 19-bis del d. P.R. n. 445/2000, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 del medesimo d. P.R. n. 445/2000) apposta in calce alla copia stessa.

        Si segnala, infine, la necessità che codeste DGT assicurino la capillare diffusione delle istruzioni e dei chiarimenti contenuti nella presente circolare presso tutti gli UMC ricadenti nel proprio ambito territoriale di competenza, al fine di garantire uniformità dell’azione amministrativa dagli stessi svolta.

        Nel ringraziare per la cortese attenzione, si resta in attesa di rassicurazione.


        f.to IL DIRETTORE GENERALE

        arch. Maurizio Vitelli


Nuove procedure telematiche per il rilascio della ricevuta sostitutiva

mercoledì 24 ottobre 2012

Conversione di patenti di guida Filippine


MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE

ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Direzione generale per la motorizzazione

Divisione 5



Prot. n. 27497/23.18.01

Roma, 11 ottobre 2012










OGGETTO:



Conversione di patenti di guida. FILIPPINE. Chiarimenti sul nome di mezzo.



        Si fa seguito alla circolare n. 20515/23.18.01 del 18/07/2012, per rendere dei chiarimenti sull’annotazione del nome di mezzo sulle patenti di guida rilasciate ai cittadini filippini.

        Con circolari n. 29 del 07/10/2010  e n. 4 del 24/01/2011, trasmesse alle Direzioni Generali Territoriali con nota n. 5133 del 14/02/2011 , il Ministero dell’Interno ha dettato disposizioni in ordine alla trascrizione del nome di mezzo sui documenti rilasciati a cittadini filippini.

        Mentre nella circolare n. 29 è stato disposto che il nome di mezzo non va indicato sui documenti, nella successiva n. 4 è stato precisato che in realtà al momento dell’iscrizione anagrafica Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti occorre far riferimento ai dati annotati sul permesso di soggiorno, finché il sistema di registrazione anagrafica non sarà stato definitivamente attuato.

        Poiché si è rilevato, anche di recente, che continuano ad essere emesse carte di identità riportanti il nome di mezzo, è stato formulato specifico quesito al Ministero dell’Interno, affinché venga chiarito quando il nuovo sistema di registrazione anagrafica verrà attuato completamente, e cioè quando non verranno più rilasciati documenti riportanti il nome di mezzo.

        In attesa di ricevere le informazioni richieste, si invitano codesti Uffici della Motorizzazione a rilasciare le patenti di guida ai cittadini filippini, riportando i dati anagrafici indicati sulla carta di identità, acquisendo quindi anche il nome di mezzo, se presente.


        Nuove indicazioni verranno comunicate quando perverrà il riscontro del Ministero dell’Interno.



Alle Direzioni Generali Territoriali e agli UMC la presente Circolare è diramata esclusivamente con posta elettronica.


        IL DIRETTORE GENERALE

        f.to dott. arch. Maurizio Vitelli


Conversione di patenti di guida Filippine

domenica 21 ottobre 2012

Esame su veicolo sul quale non può prendere posto l'esaminatore


Circolare – 18/10/2012 – Prot. n. 28370 – Esame su veicolo sul quale non può prendere posto l’esaminatore



OGGETTO: Procedure d’esame per il conseguimento della patente di guida effettuato su veicolo sul quale non può prendere posto l’esaminatore.


Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici

Direzione Generale per la Motorizzazione


Prot. n. 28370

Roma, 18/10/2012


Molti Uffici provinciali hanno rappresentato a questa Direzione Generale la necessità di ulteriori specifiche disposizioni in materia di esame pratico per il conseguimento della patente di guida svolto su veicolo (ad esempio un motociclo) su cui non possa prendere posto l’esaminatore. Come è noto detto esame pratico consta di due prove, la prima svolta in area chiusa e la seconda svolta nel traffico.


Durante la seconda prova l’esaminatore, a bordo di un veicolo, segue il veicolo del candidato, fornendogli, attraverso un apparecchio audio fonico, informazioni sulle manovre da compiere.


Per l’espletamento di tale prova, dunque, è necessario che il candidato dia assicurazione all’esaminatore, prima dell’inizio dell’esame pratico, della disponibilità di un’autovettura e di un conducente che possano permettere, all’esaminatore stesso di espletare le sue funzioni durante la prova nel traffico.


La disponibilità dell’autovettura deve essere assicurata da e fino al luogo di inizio dell’esame, per il tempo ritenuto utile dall’esaminatore.


Per i candidati presentati da un’autoscuola, la disponibilità della vettura e del relativo conducente deve essere assicurata dall’autoscuola stessa.


Non sarà ammesso all’esame il candidato che non ottemperi alle disposizioni del presente provvedimento.


IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Arch. Maurizio Vitelli




Esame su veicolo sul quale non può prendere posto l'esaminatore

venerdì 19 ottobre 2012

dal 19 gennaio 2013 le patenti cambiano


MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI


DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE


ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI


Direzione generale per la motorizzazione


Prot. n. 28368/8.3


Roma, 18 ottobre 2012









OGGETTO:Applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59. – Nuovi limiti di età per il conseguimento delle patenti di guida a decorrere dalla data del 19 gennaio 2013.



Il 19 gennaio 2013 saranno integralmente applicabili le disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 , con cui è stata recepita, tra l’altro, la direttiva 2006/126/CE  in materia di patenti di guida.


Come noto, tale decreto legislativo – oltre a prevedere nuove categorie di patenti di guida – introduce importanti novità sull’età minima per conseguire alcune di esse.


Si evidenzia che le modifiche più rilevanti sono quelle sotto indicate:



































a)introduzione della patente di guida della categoria AM, in luogo del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori;
b)introduzione della patente di guida della categoria A2, in luogo della patente di guida della categoria A per accesso graduale;
c)introduzione della patente di guida della categoria A per la guida dei tricicli di potenza superiore a 15 kW per i candidati che hanno compiuto 21 anni;
d)innalzamento dell’età minima per il conseguimento della patente di guida della categoria A a 24 anni (ovvero 20 anni per chi ha conseguito la categoria A2 da almeno due anni);
e)introduzione della patente di categoria C1, per il cui conseguimento è necessario aver compiuto 18 anni;
f)innalzamento dell’età minima per il conseguimento della patente di guida della categoria C a 21 anni;
g)introduzione della patente di categoria D1, per il cui conseguimento è necessario aver compiuto 21 anni;
h)innalzamento dell’età minima per il conseguimento della patente di guida della categoria D a 24 anni.

La Commissione europea, al riguardo, ha precisato che tutte le patenti rilasciate dagli Stati membri a decorrere dal 19 gennaio 2013 dovranno inderogabilmente conformarsi alle disposizioni della direttiva 2006/126/CE (2), mancando nella stessa una disposizione transitoria che disciplini il caso di chi abbia iniziato l’iter per il conseguimento di una categoria di patente in vigenza di requisiti di età minima inferiori.


Conseguentemente, è necessario portare a conoscenza dei candidati che le patenti da rilasciarsi a decorrere dal 19 gennaio 2013 si conformeranno alle categorie consentite in relazione all’età del candidato.


Così, a titolo di esempio, se un candidato al conseguimento della patente di guida di categoria D, ventitreenne, sostiene l’esame dal 19 gennaio 2013, allo stesso dovrà essere rilasciata una patente di categoria D1.


Tanto premesso, si invitano codesti Uffici:











-a voler dare massima diffusione possibile presso l’utenza di quanto sopra, anche a mezzo di affissione di avvisi;
-al fine di contemperare nella misura massima consentita il rispetto della predetta disciplina comunitaria con gli interessi dei candidati che abbiano avviato ma non concluso l’iter per il conseguimento di una patente di guida di categoria A per accesso graduale o diretto, ovvero di categoria C o D, di accordare priorità alle sedute di esame teoriche e pratiche per le predette categorie di patenti, ove ciò sia compatibile con le scadenze dei fogli rosa relativi ad altre categorie.

Il CED di questa Direzione provvederà quanto prima ad inserire nella stampa dei fogli rosa analoghe avvertenze.


 


IL DIRETTORE GENERALE


dott. arch. Maurizio Vitelli


 


 



dal 19 gennaio 2013 le patenti cambiano

martedì 16 ottobre 2012

Tesla, il difficile business dell'elettrica


Tesla, il difficile business dell’elettrica


Perdite in aumento, ma la società americana vola

in borsa e attende la nuova berlina per fare utili


MILANO- In California la Tesla, che produce auto elettriche, va forte. Almeno di immagine, fra gli imprenditori della Silicon Valley e il jet set di Hollywood. Ma sul piano finanziario qualche problemino c’è: nel terzo trimestre le perdite sono raddoppiate passando dai 34,9 milioni di dollari del periodo gennaio-settembre 2010 ai 65,1 milioni di dollari dello stesso periodo di quest’anno.


SI ATTENDE UNA SVOLTA- Ma le difficoltà potrebbe essere soltanto passeggere: la società, infatti, annuncia di aver venduto tutta la produzione di un anno della berlina Model S. E la Borsa ci crede, visto che alla presentazione della trimestrale, il titolo ha messo ha segno un forte aumento che non si verificava dallo scorso marzo. Ma torniamo alla vettura della «svolta»: sarà commercializzata dalla metà del 2012 e costerà fra i 50 e i 60 mila dollari, dunque quasi la metà della roadster. Sarà prodotta negli Usa in una fabbrica ex Toyota che la Tesla ha acquistato grazie ai contributi concessi dalla Casa Bianca. Per questo Elon Musk, numero uno della casa americana, è convinto di raggiungere l’utile già nel 2013. Inoltre, per il futuro si prevede una collaborazione industriale con il gruppo Daimler (le due società già lavorano insieme sul fronte delle batterie) per la fornitura di componenti per un modello elettrico. Un accordo che va a sommarsi ad altri già in vigore con produttori, i quali Toyota che detiene una parte del capitale azionario di Tesla.


Redazione online



Tesla, il difficile business dell'elettrica

domenica 14 ottobre 2012

Giro di vite sul «leasing tedesco»


Maxi sequestro di supercar con targa straniera


Blitz della Guardia di Finanza contro le società che offrono servizi per sfuggire al redditometro e al Superbollo


UN’INDAGINE COMPLESSA-L’indagine del Comando provinciale di Bolzano è partita «dal numero di autovetture di grossa cilindrata con targa tedesca circolanti sulle strade dell’Alto Adige, utilizzate da cittadini residenti in base a contratti di noleggio a lungo termine stipulati con aziende estere». Che si promuovono sul web facendo leva sulla riservatezza e sulla difficile rintracciabilità del proprietario: in poche parole significa non fornire informazioni finanziarie a enti o registri italiani, come quello dell’Agenzia dell’Entrate. Dopo un’articolata indagine con controlli su strada, la Guardia di Finanza è arrivata a una società con sede in Germania, i cui servizi sono risultati assai diffusi in Alto Adige. Dai controlli fiscali è emerso che attraverso la stipula di contratti di noleggio, venivano simulate vere e proprie cessioni di autovetture. «A seguito della verifica la residenza fiscale della società tedesca è stata ricondotta in Italia: di qui le contestazioni in materia di IVA per 6,7 milioni di euro e la ricostruzione di un giro d’affari non dichiarato per 34 milioni di euro». Il Gip del tribunale di Bolzano accogliendo la proposta del Pubblico Ministero ha emesso il provvedimento cautelare eseguito in questi giorni dalle fiamme gialle, attraverso il sequestro, oltre che dei beni immobili e delle disponibilità bancarie dell’indagato, anche di molte delle auto con targa tedesca in circolazione sul territorio italiano oggetto dei noleggi.



Giro di vite sul «leasing tedesco»

sabato 13 ottobre 2012

Cambio Codice Candidati - Circolare - 03/10/2012 - Prot. n. 26579



OGGETTO: Cambio codice candidati al conseguimento della patente di guida.


Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione e i sistemi informativi e statistici

Direzione Generale per la Motorizzazione


Prot. 26579

03/10/2012


Con circolare prot. MOT3/3395/M310 del 28 luglio 2005 la scrivente Direzione ha stabilito che per i candidati al conseguimento della patente di guida che utilizzano un veicolo munito di doppi comandi messo a disposizione da un’autoscuola, questa provvederà ad inserirli sia nel registro di iscrizione, senza cambio codice, sia nella lista d’esame da presentare all’Ufficio provinciale del Dipartimento per i trasporti terrestri evidenziando nelle note la dicitura “PRIVATISTA” ed allegando una copia della pagina del registro di iscrizione degli allievi dalla quale risulti appunto l’inserimento del candidato privatista.


Le nuove disposizioni normative ed amministrative recentemente intervenute in materia di esami per il conseguimento della patente di guida e, in particolare, l’entrata in vigore del sistema di prenotazione on line delle sedute di esame, hanno determinato la riconsiderazione della disposizione sopra citata.


Di conseguenza, i candidati che hanno presentato le pratiche per il conseguimento della patente di guida come privatisti ma che, per la prenotazione dell’esame pratico, si affidano ad un’autoscuola, ovvero svolgono l’esame su un veicolo messo a disposizione dalla stessa, hanno l’obbligo di richiedere al competente Ufficio Motorizzazione civile la procedura di cambio codice iscrivendo sul modello 2112 MEC il codice meccanografico dell’autoscuola.


La richiesta di “cambio codice“, redatto in carta semplice, deve essere corredata dell’attestazione di versamento del pagamento dell’importo di cui al punto 2 della tariffa della tabella 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 870 su conto corrente n. 9001.


IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Arch. Maurizio Vitelli




Cambio Codice Candidati - Circolare - 03/10/2012 - Prot. n. 26579

Fermo amministrativo, autoveicolo, utilizzo, violazione sigilli, errore inescusabile


Cassazione penale , sez. III, sentenza 18.07.2012 n° 28979


Il contrasto giurisprudenziale in ordine all’interpretazione di una norma non consente di invocare la condizione di ignoranza inevitabile della legge penale.


Al contrario, il dubbio sulla liceità o meno deve indurre il soggetto ad un atteggiamento più attento, fino cioè alla astensione dalla azione se, nonostante tutte le informazioni assunte, permanga l’incertezza sulla liceità o meno dell’azione stessa, dato che il dubbio, non essendo equiparabile allo stato di inevitabile ed invincibile ignoranza, è inidoneo ad escludere la consapevolezza della illiceità. (Nel caso di specie, la Corte dichiarava l’imputato colpevole del reato di cui all’art. 349 c.p., co. 1 e 2, per avere violato i sigilli, apposti dalla Polizia Municipale di Udine sulla sua autovettura, al fine di assicurarne il fermo, per reiterate violazioni al Codice della Strada. Egli proponeva ricorso in Cassazione per errata mancata applicazione da parte del giudice di merito dell’art. 5 c.p., visto che la problematica sulla concretizzazione del reato di violazione dei sigilli era stata risolta solo con l’intervento delle Sezioni Unite della Suprema Corte e dunque era, secondo lui, ravvisabile, nella condotta posta in essere, un errore scusabile sull’interpretazione del disposto di cui all’art. 349 c.p.)


(*) Riferimenti normativi: artt. 5 e 349, co. 1-2 c.p.


(Massimario.it – 35/2012. Cfr. nota di Simone Marani)




Fermo amministrativo, autoveicolo, utilizzo, violazione sigilli, errore inescusabile

venerdì 12 ottobre 2012

Semaforo malfunzionante? La responsabilità è di Comune e impresa di manutenzione


Cassazione civile , sez. III, sentenza 06.09.2012 n° 14927 (Raffaele Plenteda)


In giurisprudenza, si reperiscono alcune sentenze di legittimità nelle quali la Corte di Cassazione ha inteso affermare il principio secondo cui “In tema di circolazione stradale, il conducente che impegna un Incrocio disciplinato da semaforo, ancorché segnalante a suo favore “luce verde”, non è esentato dall’obbligo di diligenza nella condotta di guida, che, pur non potendo essere richiesta nel massimo, stante la situazione di affidamento generata dal semaforo, deve tuttavia tradursi nella necessaria cautela richiesta dalla comune prudenza e dalle concrete condizioni esistenti nell’incrocio” (Cassazione civile, sezione III, 27 giugno 2000, n. 8744).


Nell’ambito della responsabilità civile da circolazione stradale, ci si attenderebbe che tale principio – opportunamente traslato – conducesse all’affermazione di una responsabilità risarcitoria a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro stradale verificatosi in corrispondenza di un incrocio semaforizzato in cui, a causa di un malfunzionamento dell’impianto, tutte le lanterne semaforiche proiettino contemporaneamente luce verde.


In una simile evenienza, infatti, appare evidente che ciascuno dei due conducenti abbia fatto totale affidamento nel semaforo segnalante a proprio favore “luce verde”, affrontando l’intersezione senza alcuna circospezione e, in particolare, senza preoccuparsi delle concrete condizioni esistenti nell’incrocio, che nel frangente – appunto – presentava la evidenziata anomalia.


La Cassazione civile, Sezione III, con la sentenza 6 settembre 2012, n. 14927, non è di questa opinione.


I Giudici di piazza Cavour, infatti, in questa occasione hanno radicalmente escluso l’applicabilità alla fattispecie dell’art. 2054 c.c., eleggendo ad esclusivo canone di attribuzione delle responsabilità risarcitorie il criterio dettato dall’art. 2051 c.c., riferibile – peraltro – sia all’Ente Pubblico (Comune) proprietario del tratto stradale, sia dell’impresa manutentrice dell’impianto.


Lo scontro tra veicoli, dunque, non perfeziona – neppure parzialmente – il fatto illecito, ma degrada a semplice evento dannoso, il cui fatto generativo è integralmente da ricercarsi aliunde, nella cosa (ossia nell’impianto semaforico malfunzionante). Ne deriva che saranno chiamati rispondere del danno, solidalmente tra loro ex art. 2055 c.c., i soggetti a carico dei quali gravava a vario titolo la custodia della res.


L’ulteriore precipitato di una simile ricostruzione è che entrambi i conducenti coinvolti nello scontro assumono esclusivamente le vesti di parte danneggiata e, letteralmente prescindendo dal disposto dell’art. 2054 c.c., avranno entrambi diritto ad essere integralmente risarciti.


Riflettendo sulla soluzione approntata dalla Corte di Cassazione, viene così a delinearsi una singolare ipotesi in cui il danno generatosi in occasione di uno scontro tra veicoli – peraltro entrambi in marcia – esula dal concetto di circolazione stradale.


Più correttamente, è proprio la circolazione stradale a degradare da causa a mera occasione del fatto illecito, alla stessa stregua di quanto avviene con riferimento alle varie ipotesi di danni cagionati da insidia stradale.


(Altalex, 8 ottobre 2012. Nota di Raffaele Plenteda)




Semaforo malfunzionante? La responsabilità è di Comune e impresa di manutenzione

Buca stradale: sì alla responsabilità solidale fra appaltatore e comune


Cassazione civile , sez. III, ordinanza 23.07.2012 n° 12811 (Manuela Rinaldi)


La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza 23 luglio 2012, n. 12811, in tema di risarcimento dei danni determinanti dall’esistenza di un cantiere stradale, afferma la duplice responsabilità del Comune e della società appaltatrice dei lavori pubblici (in qualità di appaltante e ente proprietario della strada) nel caso in cui si verifichi un sinistro nelle vicinanze dell’area del cantiere ma al di fuori di esso (cantiere delimitato regolarmente).


La questione oggetto di controversia concerneva un sinistro verificatosi ad un automobilista che sprofondava in una buca (non segnalata e dovuta a dei lavori stradali in corso) del manto stradale; a causa della rottura dell’avantreno la macchina perdeva il controllo e si schiantava, poi, contro un altro mezzo che procedeva in senso opposto .


Il soggetto conveniva in giudizio sia il Comune (quale ente appaltante) che la società appaltatrice dei lavori, oltre ovviamente alle compagnie di assicurazione.


Il contraddittorio venne integrato con l’intervento della società incaricata della manutenzione stradale.


In linea di massima, il principio desumibile dalla sentenza in commento è che nella ipotesi in cui l’area del cantiere risulti delimitata ed affidata alla custodia (esclusiva) dell’appaltatore (con divieto del traffico sia pedonale che veicolare) in caso di danni subiti all’interno della stessa area la responsabilità è esclusivamente dell’appaltatore, quale unico custode.


Nel momento in cui, al contrario, l’area, ove vi sono lavori e vi è il cantiere, sia adibita al traffico e, di conseguenza, utilizzata per la circolazione (quindi con conservazione della custodia da parte dell’ente titolare della strada anche se insieme all’appaltatore) la responsabilità, in caso di sinistro, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2051 del codice civile, ricade sia in capo all’appaltatore che all’ente, fatta salva l’eventuale azione di regresso dell’ente nei confronti del primo soggetto (per il principio sulla responsabilità solidale).


(Altalex, 11 ottobre 2012. Nota di Manuela Rinaldi)




Buca stradale: sì alla responsabilità solidale fra appaltatore e comune

venerdì 5 ottobre 2012

Il contrassegno disabili cambia faccia




Dal 15 settembre, è in vigore il DPR 151/2012, che modifica il regolamento di attuazione del Codice Stradale all’articolo 381, relativo alle strutture, al contrassegno e alla segnaletica per facilitare la mobilità delle persone invalide.



La modifica è stata resa necessaria per adeguarsi alle normative dell’Unione Europea. In pratica, questa modifica porta il contrassegno invalidi, quello che serve per parcheggiare nei posti riservati e per avere diritto all’esenzione nelle aree di sosta a pagamento, nel caso i posti a loro destinati siano occupati, ad avere una nuova “faccia”.

I cambiamenti sono più di forma che di sostanza: in pratica, quello che era prima il simbolo di accessibilità, la carrozzina, non è più nero su fondo arancio, ma bianco su fondo blu.


Si ha tempo 3 anni, ovvero fino al 15 settembre 2015, per richiedere il nuovo contrassegno.

Hanno 3 anni di tempo anche gli enti pubblici, per modificare la segnaletica stradale in ossequio alle nuove norme.


Per il rilascio del contrassegno (autorizzazione), l’interessato deve presentare domanda al sindaco del comune di residenza, nella quale, oltre a dichiarare sotto la propria responsabilità i dati personali e gli elementi oggettivi che giustificano la richiesta, deve presentare la certificazione medica rilasciata dall’ufficio medico-legale dell’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l’autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta.


Qui pubblichiamo il fac-simile della domanda


Il contrassegno di parcheggio per disabili deve essere esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo, in modo che sia chiaramente visibile per i controlli.

L’autorizzazione e la corretta esposizione del relativo contrassegno consentono la sosta gratuita nelle aree in cui diversamente sarebbe soggetta al pagamento di un corrispettivo, quando gli spazi destinati ai titolari dei medesimi risultino occupati.

Il contrassegno ha di norma validità quinquennale.





Il contrassegno disabili cambia faccia