SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III CIVILE
Sentenza 7 giugno – 13 luglio 2011, n. 15392
(Presidente Morelli – Relatore Carluccio)
Svolgimento del processo 1. Il Tribunale di Lecce, in persona del GOT, riformava la sentenza del Giudice di Pace di Lecce, che aveva condannato, in favore di P. R., la Nuova Tirrena spa, quale società assicuratrice di M. R. R. per la responsabilità da circolazione stradale, al risarcimento del danno conseguente ad un incendio di autoveicoli parcheggiati. In particolare il giudice di secondo grado, in accoglimento dell'appello proposto dalla Assicurazione, riteneva non applicabile la disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990 relativa alla circolazione stradale, stante la situazione di quiete delle autovetture, ed essendo stati coinvolti i mezzi solo accidentalmente, ed inoltre, riteneva totalmente estranea all'evento la R. Ordinava la restituzione degli importi liquidati dal primo giudice. 2. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione Pasquale Ruggiero, con un unico motivo. La Nuova Tirrena spa e M. R. R., ritualmente intimati, non hanno svolto difese. Motivi della decisione 1. Il collegio ha disposto l'adozione di una motivazione semplificata. 2. Con l'unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione della legge n. 990 del 1969 e insufficiente motivazione, censurando la decisione impugnata nella parte in cui esclude l'incendio di un veicolo, in situazione di arresto e di sosta, dal concetto di circolazione stradale ai fini della assicurazione obbligatoria, contrariamente alla giurisprudenza di legittimità. 3, Il ricorso è manifestamente fondato. La Corte ha costantemente affermato il principio secondo cui <
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