sabato 24 maggio 2014

Revoca della patente? Non basta il mero avviso orale

Consiglio di Stato , sez. III, sentenza 14.02.2014 n° 722 (Riccardo Bianchini)
Il Consiglio di Stato ha avuto modo di fornire una, se pur sintetica, ricostruzione del tema delle misure di prevenzione di cui alla d.lgs. 159/2011 (già l. 1423/1956).

In particolare era avvenuto che un soggetto fosse stato oggetto di un provvedimento di revoca della patente di guida ai sensi dell'art. 120 Codice della Strada, il quale così prevede: “Non possono conseguire la patente di guida, i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423”.

La fonte normativa richiamata, poi trasfusa, fra l'altro, nell'art. 3, comma 4 del d.lgs 159/2011, prevede che “4. Con l'avviso orale il questore, quando ricorrono le condizioni di cui al comma 3, può imporre alle persone che risultino definitivamente condannate per delitti non colposi il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o la capacità offensiva, ovvero comunque predisposti al fine di sottrarsi ai controlli di polizia, armi a modesta capacità offensiva, riproduzioni di armi di qualsiasi tipo, compresi i giocattoli riproducenti armi, altre armi o strumenti, in libera vendita, in grado di nebulizzare liquidi o miscele irritanti non idonei ad arrecare offesa alle persone, prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo, nonché sostanze infiammabili e altri mezzi comunque idonei a provocare lo sprigionarsi delle fiamme, nonché programmi informatici ed altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazioni e messaggi.”

In altri termini, tale disposizione prevede che l'amministrazione possa imporre a determinati soggetti l'obbligo di adeguarsi ad alcune prescrizioni e tale imposizione può essere posta in essere in modo contestuale all'”avviso orale” che il medesimo organo di polizia di sicurezza rivolge al soggetto al fine di sollecitarlo, ai sensi dell'art. 3 comma 2 della medesima disposizione, al rigoroso rispetto della legge.

Nel caso di specie era dunque avvenuto che un soggetto fosse stato destinatario di un avviso orale “mero”, ossia privo delle prescrizioni di cui al citato comma 4.

Il Consiglio di Stato, ribaltando la pronuncia di primo grado, ha fondato proprio su tale elemento la propria decisione.

Esso ha infatti ricordato come nell'impianto normativo voluto dal legislatore “il mero avviso orale non si configura come una “misura di prevenzione” bensì come un antecedente necessario dell’applicazione delle misure di prevenzione propriamente dette.”

Riprova di ciò stare proprio nel tenore letterale delle disposizioni richiamate, che, nella vigenza della l. 1423/1956 rendevano palese come l'avviso orale non fosse una misura di prevenzione.

Oltre a ciò il giudice ha colto l'occasione per sottolineare come la differenza fra l’avviso orale e le misure di prevenzione propriamente dette consiste nel fatto che queste impongono al soggetto vincoli di fare e di non fare che ne limitano in qualche modo la libertà personale, mentre il semplice avviso orale non comporta alcun vincolo consistendo soltanto nella intimazione di rispettare la legge: ossia seguire un comportamento dovuto da qualunque consociato.

Ciò tuttavia con la precisazione che il ragionamento condotto vale soltanto per l'ipotesi di un avviso orale “mero”, ossia, quello non accompagnato dalle eventuali prescrizioni che possono esservi annesse ai sensi dell’art. 3. comma 4, d.lgs. n. 159/2011: tali prescrizioni, infatti, costituiscono misura di prevenzione, vietando al soggetto il compimento di attività che, per la generalità dei consociati, sono invece lecite.

Sulla base di queste considerazioni, il giudice ha dunque annullato il provvedimento di revoca della patente ritenendo che l'avviso orale privo di prescrizioni non possa integrare la fattispecie di cui all'art. 120 CdS. 


Consiglio di Stato
Sezione III
Sentenza 30 gennaio - 14 febbraio 2014, n. 722

(Presidente/Estensore Lignani)
Fatto e diritto
1. L’appellato, già ricorrente in primo grado, è stato destinatario di un provvedimento di revoca della patente di guida, ai sensi dell’art. 120 del Codice della Strada, emesso sul presupposto che l’interessato aveva ricevuto un “avviso orale” ai sensi della legge n. 1423/1956 (ora art. 3 del d.lgs. n. 159/2011).

L’interessato ha proposto ricorso al T.A.R. Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma. Il ricorso è stato respinto con sentenza immediata n. 270/2013.

2. L’interessato propone ora appello a questo Consiglio.

In occasione della trattazione della domanda cautelare in camera di consiglio, il Collegio ravvisa i presupposti per la definizione immediata della controversia.

3. Nel merito, appare prioritaria ed assorbente – pur se il ricorrente sembra averle attribuito solo una posizione marginale nel contesto delle sue difese - la questione se l’”avviso orale” di cui alla legge n. 1423/1956 (ora art. 3 del d.lgs. n. 159/2011) rientri fra le misure di prevenzione personale le quali costituiscono presupposto per l’applicazione dell’art. 120 del codice della strada.

Conviene precisare che qui si discute dell’avviso orale “mero”, ossia non accompagnato dalle ulteriori prescrizioni di cui all’art. 3, comma 4, d.lgs. n. 159/2011 (e già nell’art. 4, quarto comma, legge n. 1423/1956 come modificato dall'art. 15 della legge n. 128/2001)

4. Nella sistematica della legge n. 1423/1956 come modificata dalla legge n. 327/1988 (che era quella vigente all’epoca della formulazione dell’art. 120 del codice della strada nel testo attuale, per il profilo che qui interessa) appare chiaro che il mero avviso orale non si configura come una “misura di prevenzione” bensì come un antecedente necessario dell’applicazione delle misure di prevenzione propriamente dette.

Invero gli artt. 3 e 4 (sempre della legge n. 1423/1956) sono espliciti nel senso che le misure di prevenzione ivi previste si applicano qualora, dopo l’avviso orale, il soggetto abbia perseverato nelle sue condotte riprovevoli.

In particolare è significativo il secondo comma dell’art. 4: «Trascorsi almeno sessanta giorni e non più di tre anni [dall’avviso orale], il questore può avanzare proposta motivata per l'applicazione delle misure di prevenzione al presidente del tribunale...»: questo testo pare inequivoco nel senso che l’avviso orale non è, di per sé, una misura di prevenzione.

5. La differenza fra l’avviso orale e le misure di prevenzione propriamente dette consiste essenzialmente in ciò: che le misure di sicurezza impongono al soggetto vincoli di fare e di non fare che ne limitano in qualche modo la libertà personale e in particolare lo privano della facoltà di tenere comportamenti che altrimenti sarebbero leciti; al contrario il semplice avviso orale – ossia, si ripete, quello non accompagnato dalle eventuali prescrizioni che possono esservi annesse ai sensi dell’art. 3. comma 4, d.lgs. n. 159/2011 - non comporta alcun vincolo consistendo soltanto nella intimazione di tenere «una condotta conforme alla legge». Nulla di più o di meno di ciò che è richiesto alla generalità dei cittadini.

6. In conclusione: l’avviso orale non accompagnato dalle ulteriori prescrizioni (previste dalla legge solo come eventuali a discrezione dell’autorità di p.s.) non può essere considerato di per sé una “misura di prevenzione” e non dà luogo all’applicazione dell’art. 120 del codice della strada.

In questo senso l’appello deve essere accolto, con annullamento del provvedimento impugnato in primo grado.

La presente decisione non preclude all’autorità amministrativa di disporre la revoca, la revisione o la sospensione della patente di guida dell’interessato, per qualsivoglia altra ragione diversa da quella qui considerata.

7. La novità della questione giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l’appello nei sensi di cui in motivazione. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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