martedì 14 febbraio 2012

Immigrato vittima di incidente stradale: parenti risarciti anche senza reciprocità Cassazione civile , sez. III, ordinanza 02.02.2012 n° 1493 (Rocchina Staiano)

La presente pronuncia (Cass. Civ., 1493/2012) riconosce che l'esistenza della condizione di reciprocità prevista dall’art. 16 preleggi si pone come fatto costitutivo del diritto azionato dallo straniero, che deve essere provato in caso di contestazione; che conseguentemente, la contestazione da parte del convenuto italiano della condizione di reciprocità attiene alla mera difesa nel merito e non integra l'eccezione di difetto di giurisdizione (così Cass. civ., S.U. n. 24814 del 2007).
In particolare, nel caso di specie si è affermato che il risarcimento dei danni (patrimoniali e non patrimoniali) subiti dallo straniero (anche extracomunitario) in conseguenza della lesione del diritto alla salute ed all'integrità psicofisica, nonché del diritto ai rapporti parentali - familiari, può essere fatto valere con l'azione risarcitoria, indipendentemente dalla condizione di reciprocità di cui all’art. 16 delle preleggi, senza alcuna disparità di trattamento rispetto al cittadino italiano, e quindi non solo contro il danneggiante (o contro il soggetto tenuto al risarcimento per fatto altrui), ma anche con l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore o del Fondo di Garanzia per le vittime della strada. Il problema si pone in relazione all'applicabilità della condizione di reciprocità in tema di risarcimento del danno alla persona da circolazione stradale.
Sul punto vi è nella giurisprudenza di merito ampio contrasto; così anche nella giurisprudenza di legittimità. Nello specifico, la giurisprudenza di legittimità ha trattato la questione con la sentenza 10/02/1993, n. 1681 in un procedimento in cui la domanda risarcitoria era stata proposta da un soggetto egiziano contro il fondo di garanzia ed ha statuito che, in caso di sinistro stradale causato da un veicolo o natante non identificato o non coperto di assicurazione, lo straniero che vuole esercitare il diritto al risarcimento del danno nei confronti del fondo di garanzia per le vittime della strada, previsto dall’art. 19 della L. 24 dicembre 1969, n. 990, deve solo dimostrare che lo Stato cui appartiene riconosce, senza limitazioni discriminatorie per il cittadino italiano, i diritti civili connessi al risarcimento del danno ed all'istituto dell'assicurazione, essendo del tutto irrilevante la carenza, nell'ordinamento straniero, di un istituto analogo a quello del fondo di garanzia che, avendo funzione risarcitoria e non indennitaria, attiene non al diritto ma alle modalità attraverso le quali nello Stato italiano è assicurato il risarcimento del danno.
Successivamente, nelle due sentenze di legittimità (n. 10504 del 07/05/2009 e n. 4484 del 24.2.2010), risulta affermato il principio per cui l’art. 16 preleggi, sulla condizione di reciprocità è applicabile solo in relazione ai diritti non fondamentali della persona dal momento che i diritti fondamentali, come quelli alla vita, all'incolumità ed alla salute, siccome riconosciuti dalla Costituzione, non possono essere limitati da tale articolo, con la conseguenza che la relativa tutela deve essere assicurata, indipendentemente dalla cittadinanza (italiana, comunitaria ed extracomunitaria).
Infine, il presente orientamento (Cass. civ., 1494/2012), rifacendosi a Cass. civ., 450/2011, ha stabilito che la sussistenza della condizione di reciprocità prevista dall’art. 16 preleggi, in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione, non è richiesta quando il familiare dello straniero, anche se extracomunitario e ovunque dimori, chieda il risarcimento del danno per violazione di uno dei diritti inviolabili dell'uomo, quali la vita e la salute.
(Altalex, 13 febbraio 2012. Nota di Rocchina Staiano)

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