OGGETTO: Apposizione delle targhe ripetitrici.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità
Divisione 5
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità
Divisione 5
Prot. n. 93107
Roma, 19 novembre 2010
Roma, 19 novembre 2010
OGGETTO: Apposizione delle targhe ripetitrici.
La presente circolare annulla e sostituisce la precedente circolare prot. n. 50515 del 9 novembre 2006 e la successiva errata corrige n. 13306 in data 8 febbraio 2007.
Sono di recente pervenute richieste di chiarimento in ordine all'uso delle targhe ripetitrici nell'ambito dello svolgimento dell'attività di autotrasporto.
I quesiti sollevati riguardano l'obbligo di apposizione delle targhe in esame nei seguenti casi:
- rimorchi e semirimorchi nazionali agganciati a trattori stradali o motrici immatricolati in altro Paese;
- rimorchi e semirimorchi immatricolati in altro Paese agganciati a trattori stradali o motrici nazionali.
Al riguardo si precisa che, in ambedue le fattispecie, i complessi veicolari sono da considerarsi in "circolazione internazionale", in quanto rientranti nella definizione dettata dall'art. 1 della Convenzione di Vienna del 1968, secondo il quale un complesso veicolare si intende in circolazione internazionale se almeno uno dei veicoli che lo compone è immatricolato in uno stato diverso rispetto all'altro veicolo, che - naturalmente - deve essere immatricolato nel paese ove avviene la circolazione (Italia).
Di conseguenza, ai sensi degli artt. 36 e 37 della sopracitata Convenzione, è sufficiente che, sulla parte posteriore del rimorchio o del semirimorchio, venga apposta la targa del veicolo ed il segno distintivo dello Stato in cui esso è immatricolato, senza l'impiego della targa ripetitrice.
Si prega di voler assicurare la più ampia diffusione della presente circolare.
Sono di recente pervenute richieste di chiarimento in ordine all'uso delle targhe ripetitrici nell'ambito dello svolgimento dell'attività di autotrasporto.
I quesiti sollevati riguardano l'obbligo di apposizione delle targhe in esame nei seguenti casi:
- rimorchi e semirimorchi nazionali agganciati a trattori stradali o motrici immatricolati in altro Paese;
- rimorchi e semirimorchi immatricolati in altro Paese agganciati a trattori stradali o motrici nazionali.
Al riguardo si precisa che, in ambedue le fattispecie, i complessi veicolari sono da considerarsi in "circolazione internazionale", in quanto rientranti nella definizione dettata dall'art. 1 della Convenzione di Vienna del 1968, secondo il quale un complesso veicolare si intende in circolazione internazionale se almeno uno dei veicoli che lo compone è immatricolato in uno stato diverso rispetto all'altro veicolo, che - naturalmente - deve essere immatricolato nel paese ove avviene la circolazione (Italia).
Di conseguenza, ai sensi degli artt. 36 e 37 della sopracitata Convenzione, è sufficiente che, sulla parte posteriore del rimorchio o del semirimorchio, venga apposta la targa del veicolo ed il segno distintivo dello Stato in cui esso è immatricolato, senza l'impiego della targa ripetitrice.
Si prega di voler assicurare la più ampia diffusione della presente circolare.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Enrico Finocchi
Dott. Enrico Finocchi
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