Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81/2011 il decreto legislativo n. 35 con cui è stata recepita la direttiva 2008/96/CE, che ha come obiettivo migliorare la sicurezza della rete stradale transeuropea attraverso particolari procedure, come la valutazione d'impatto sulla sicurezza (VISS), il controllo sulla progettazione, la classificazione della sicurezza delle strade.
Il decreto si applica alle strade che fanno parte della rete stradale transeuropea, rappresentata dalla rete autostradale e da parte della rete stradale di interesse nazionale a gestione ANAS, siano in fase di pianificazione, di progettazione, in costruzione o già aperte al traffico.
Termini e ambito di applicazione. A decorrere dal 1° gennaio 2016 (termine prorogabile fino al 1° gennaio 2021), l'ambito di applicazione sarà esteso all'intera rete nazionale. Invece, per la rete stradale regionale e locale non compresa nella rete transeuropea, entro il 31 dicembre 2020 le regioni e le province autonome devono provvedere alla disciplina relativa alla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali di pertinenza, con particolare riferimento alle strade finanziate a carico dell'Unione Europea.
Organo competente è il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La valutazione riguarda le nuove infrastrutture e le modifiche sostanziali a quelle già esistenti, con effetti sui flussi di traffico e va effettuata durante la fase di pianificazione o programmazione, e comunque prima dell'approvazione del progetto preliminare.
La VISS consiste in un'analisi comparativa strategica dell'impatto, sul livello di sicurezza della rete stradale, di una nuova strada o di una modifica della rete esistente con effetti sui flussi di traffico. Entro il 19 dicembre, il Ministro delle Infrastrutture adotterà, sentita la Conferenza unificata, le linee guida in materia di gestione della sicurezza delle infrastrutture, per agevolare all'applicazione delle disposizioni del decreto. In attesa dell'adozione del decreto ministeriale, la VISS dovrà essere redatta sulla base dei criteri individuati dallo stesso decreto legislativo. Infine, niente VISS per i progetti di infrastruttura rispetto ai quali sia stato già approvato il progetto preliminare.
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