Il titolare di patente di tipo A1 può guidare motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc: se guida un motoveicolo di cilindrata superiore commette un illecito amministrativo.
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. IV PENALE - 14 LUGLIO 2011, N. 27732
Presidente: Morgigni - Relatore: Piccialli - Parti: A. A. - Tribunale di Napoli
SENTENZA CORTE CASSAZIONE
14 luglio 2011, n. 27732
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Presidente: | Antonio MORGIGNI |
Consigliere: | Gaetanino ZECCA, Ruggero GALBIATI, Luisa BIANCHI |
Rel. Consigliere: | Patrizia PICCIALLI |
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Ritenuto in fatto
A. A. ricorre avverso la sentenza che, giudicando in sede di opposizione a decreto penale, Io ha riconosciuto colpevole del reato di cui all'articolo 116, commi 1 e 13, del codice della strada, per avere guidato un motoveicolo avente cilindrata di 300 cc senza essere munito della prescritta patente di guida.
Risulta dalla motivazione della decisione che il prevenuto era titolare di patente di tipo A1, limitata alla guida di motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc, e che comunque in data successiva al fatto conseguiva la patente di guida B.
Il ricorrente contesta la decisione sostenendo che doveva semmai ravvisarsi l'illecito amministrativo di cui all'articolo 125, comma 3, del codice della strada, che punisce chi, munito di patente di guida limitata alla guida di motocicli di cilindrata non superiore a cc 125, guida un veicolo per il quale è richiesta una patente di categoria diversa.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato.
Deve trovare applicazione, nel caso di interesse, come ricostruito in sentenza, il disposto dell'articolo 125, comma 3, del codice della strada in forza del quale "chiunque, munito di patente di categoria A, A limitata alla guida di motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc e di potenza massima non superiore a 11 Kw, B, C o D, guida un veicolo per il quale è richiesta una patente di categoria diversa da quella della patente di cui è in possesso, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 159 a euro 639".
La sentenza va annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendosi la trasmissione degli atti al Prefetto di Napoli.
Per questi motivi
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e rimette gli atti al Prefetto di Napoli.
Così deciso nella camera di consiglio del 18 maggio 2011
Il Presidente: MORGIGNI
Il Consigliere estensore: PICCIALLI
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2011.
Il Funzionario Giudiziario: TIBERIO
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