E’ escluso l’obbligo di custodia nonché la responsabilità risarcitoria del gestore privato di un posteggio per il furto di un’autovettura in sosta, qualora nella zona di stazionamento vi sia esposto in modo visibile l’avviso di “parcheggio non custodito”.
E’ quanto statuito dalla Suprema Corte, a Sezioni Unite, che, con la sentenza 28 giugno 2011, n. 14319 ha rigettato il ricorso con cui una compagnia di assicurazione chiedeva dal gestore di un parcheggio a pagamento, ma non custodito, il ristoro di quanto la stessa aveva pagato ad un cliente, per il furto del veicolo in sosta nella suddetta area.
I Giudici di Piazza Cavour hanno evidenziato che nei centri urbani ad alta densità esistono due tipi di contratti di autoparcheggio, normativamente disciplinati (art. 33, primo comma, decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206), la cui scelta è rimessa all’utente della strada, il quale potrà decidere se concludere un contratto di parcheggio senza custodia, cioè un contratto che gli assicuri uno spazio per lo stazionamento del veicolo, dietro corrispettivo, senza però trasferire la detenzione del veicolo al personale preposto alla sorveglianza del parcheggio, oppure un contratto di parcheggio con custodia, qualora l’utente intenda assicurarsi non solo l’utilizzazione dell'area di sosta, ma anche la conservazione e la restituzione del veicolo nello stesso stato in cui lo ha consegnato.
A quest’ultima tipologia si applica la disciplina sul deposito, trattandosi di un contratto a struttura reale (art. 1766 cod. civ.: "...il contratto con il quale una parte riceve dall'altra una cosa mobile con l’obbligo di custodirla e di restituirla in natura" - Cass. 14 gennaio 1977 n. 189, 16 novembre 1979 n. 5959, 25 febbraio 1981 n. 1144, 22 dicembre 1983 n. 7557, 2 marzo 1985 n. 1787, 12 dicembre 1989 n. 5546/1989, 23 agosto 1990 n. 8615).
Nel caso in esame, la Corte ha puntualizzato che, per inquadrare il tipo di contratto di parcheggio concluso dalle parti, con o senza custodia, occorrerà determinare la volontà manifestata dai contraenti che si integra e coordina con le prestazioni individuanti l’oggetto di esso: offerta di godimento di un'area a pagamento per parcheggiare, rispondente a finalità di pubblico interesse oppure l’offerta di un’area di sosta per parcheggiare un'auto in uno spazio in cui, il costo remuneri il gestore dal rischio del furto del veicolo, che egli dunque assume.
Parametro utile per comprendere se il contratto di parcheggio contenga o meno l’obbligo di custodia è il corrispettivo da pagare, ovvero se il prezzo richiesto sarà progressivo, differenziato secondo la durata, sarà indicativo del solo interesse pubblico a parcheggiare, mentre se maggiorato, potrebbe essere espressione di un contratto di parcheggio con obbligo di custodia.
Inoltre, per inquadrare la tipologia contrattuale occorrerà individuare sia la volontà manifestata dalle parti sia la prestazione di parcheggio, ovvero vi sarà l’obbligo di custodia qualora il gestore del parcheggio prenda in consegna le chiavi dell’autovettura, nel cui caso l’utente trasferisce la detenzione di una cosa mobile al gestore che assume l’obbligo di custodirla e restituirla, ex art. 1766 c.c. (Cass. Civ. n. 6048/2010), palesando l’intento di tenere a parcheggio e custodire la vettura.
La Cassazione ha confermato la decisione della Corte d’Appello di Milano di inquadrare la fattispecie in esame come contratto di parcheggio non custodito, in quanto l’accordo delle parti era fondato sulle norme dei codice della strada volte al perseguimento del pubblico interesse allo snellimento del traffico ed all'incentivazione all'uso del mezzo pubblico, ed inoltre era prevalente l'interesse dell’utente a reperire velocemente un’area di sosta, rispetto a quello di procurarsi la custodia del veicolo.
Per tali ragioni, la Suprema Corte ha rigettato la domanda risarcitoria avanzata dall’assicurazione ricorrente, concludendo con l’enunciazione del principio di diritto secondo cui “l'istituzione da parte dei Comuni, previa deliberazione della Giunta, di aree di sosta a pagamento ai sensi dell'art. 7, primo comma, lettera f), d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (codice della strada), non comporta l'assunzione dell'obbligo del gestore di custodire i veicoli su di esse parcheggiati se l’avviso "parcheggio incustodito" è esposto in modo adeguatamente percepibile prima della conclusione del contratto (artt. 1326, primo comma, e 1327 cod. civ.) perché l’esclusione della custodia attiene all'oggetto dell'offerta al pubblico (art. 1336 cod. civ.), e l’univoca qualificazione contrattuale del servizio, reso per finalità di pubblico interesse, normativamente disciplinate, non consente il ricorso al sussidiario criterio della buona fede, ovvero al principio della tutela dell'affidamento incolpevole sulle modalità di offerta del servizio (quali ad esempio l'adozione di recinzioni, di speciali modalità di accesso ed uscita, dispositivi o personale di controllo), per costituire l’obbligo della custodia, potendo queste costituire organizzazione della sosta.
Ne consegue che il gestore concessionario dei Comune di un parcheggio senza custodia non è responsabile del furto del veicolo in sosta nell'area all'uopo predisposta".
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