mercoledì 3 agosto 2011

Sicurezza: Cassazione - Sicurezza Stradale

Di recente, la Cassazione s’è espressa più volte su tempi che hanno a che vedere con la sicurezza stradale. Dal diritto al risarcimento per chi è vittima di incidenti in autostrada, all’uso corretto degli apparecchi elettronici per rilevare le infrazioni.

Cassazione protagonista, in queste ultime settimane, con sentenze sulla sicurezza stradale. La più recente è la quella resa nota il 27 giugno 2011, la numero 14217. Non c’è l’obbligo di contestazione immediata quando trattasi di accertamenti compiuti mediante apparecchi elettronici (autovelox) che sono gestiti in modo diretto dalle Forze dell’ordine. L’inserimento del tratto stradale in un decreto prefettizio è condizione di legittimità dell’utilizzo delle sole apparecchiature di rilevamento "a distanza" delle infrazioni, non anche di quelle "direttamente gestite".

Facendo un passo indietro, eccoci alla Cassazione, sezione II, ordinanza 14564 del 4 luglio 2011. La mancata indicazione del numero di matricola dell’apparecchiatura non è prevista dal Codice della strada quale contenuto necessario del verbale. Quindi, se nella contravvenzione quel dato non c’è, non può mai essere motivo di nullità della sanzione: non sussiste la violazione del diritto di difesa. Anche perché già la sentenza 19 novembre 2007, numero 23978, aveva stabilito che le apparecchiature elettroniche regolarmente omologate utilizzate per rilevare le violazioni dei limiti di velocità non devono sottoposte ai controlli previsti dalla legge 273 del 1991, quella istitutiva del sistema nazionale di taratura.

Andiamo alla Cassazione, II sezione, sentenza 13727, depositata il 22/6/2011. C’è l’obbligo della preventiva segnalazione dell’autovelox anche se trattasi di un rilevamento non automatico, ma di quelli eseguiti direttamente dagli agenti della stradale con un dispositivo telelaser.

Caldissima, infine, una sentenza che riguarda gli animali in carreggiata: in tempo di vacanze, è una decisione preziosa. Cassazione civile, sezione III, sentenza 11016 del 19 maggio 2011: c’è la responsabilità del gestore autostradale per danni cagionati da animali. Tuttavia, serve che l’automobilista dimostri il verificarsi dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità. Inoltre, il rimborso avviene sempre che il gestore non provi il caso fortuito, ossia che ha fatto tutto il possibile per il verificarsi dell’evento.

Infine, una sentenza che riguarda gli incidenti in area di servizio. Cassazione civile, Sezione III, sentenza depositata il 3 marzo 2011, numero 5111. Il danneggiato da un sinistro in una stazione di servizio autostradale ha azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile. Motivo: l’area di servizio è sì privata, equiparata a una strada a uso pubblico, visto che è aperta a un numero indeterminato di persone.

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